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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO
Anche la giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali perplessità e un
ulteriore intervento della Corte costituzionale, ha condiviso l’orientamento di
quest’ultima , ritornando anche sui suoi passi in relazione alla affermata con-
(64)
figurabilità di un illecito disciplinare a seguito di mancata previa proposizione
del ricorso gerarchico, che in realtà era difficile ipotizzare .
(65)
In sintesi, tale regola rappresenta una singolarità nel panorama della tutela
amministrativa che contribuisce a connotare il sistema sanzionatorio di corpo
come strumento di coesione ed efficienza, obbligando il militare punito ad adire
previamente l’autorità gerarchicamente sovraordinata a quella che ha adottato il
provvedimento, qualora voglia dolersi della punizione. La ratio è anche nella pos-
sibilità che possano essere avanzati motivi di merito e non solo di legittimità,
garantendo la possibilità per l’autorità militare sovraordinata di riesaminare la
stessa opportunità dell’intervento punitivo del superiore. Inoltre è evidente la
tendenza a contenere, finché possibile, all’interno del corpo la verifica della cor-
rettezza, opportunità e legittimità del provvedimento disciplinare emanato.
Altro strumento tipico nel sistema dei rimedi avverso le sanzioni discipli-
nari di corpo è l’istanza di riesame, interamente disciplinata negli artt. 1363,
comma 3, 1364 e 1365 com. In particolare, ogni militare può presentare, in qua-
lunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disci-
plinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile
una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall’addebito.
L’istanza di riesame è una richiesta di rivalutazione, nel merito, della deci-
sione dell’autorità militare che ha inflitto la sanzione, subordinata all’effettiva
sopravvenienza di nuove prove. È uno strumento di difficile applicazione, in
relazione alla novità della prova, in un contesto dove i fatti da accertare non
sono particolarmente complessi e l’acquisizione e la valutazione degli elementi
raccolti avviene in forma speditiva e sommaria, senza particolari formalità. Il
giudizio disciplinare si caratterizza per la (relativa) immediatezza, per l’essenzia-
lità delle valutazioni e per la particolare valenza delle considerazioni etiche e
deontologiche, oltre a quelle strettamente giuridiche. L’ampia valutazione
discrezionale riconosciuta dalla giurisprudenza all’amministrazione nel rico-
struire il giudizio di disvalore disciplinare, rende l’accesso all’istituto riferibile
solo alla possibilità di dimostrare un quadro fattuale, almeno in parte diverso da
quello precedentemente ritenuto.
(64) Corte cost., ord., 19 - 27 dicembre 2013, n. 322.
(65) Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7424; C.G.A.R.S., 16 giugno 2021, n. 535; Cons. Stato,
sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 880; Cons. Stato, sez. I, 12 febbraio 2019, n. 428; Cons. Stato,
sez. II, 13 marzo 2017, n. 620/2017.
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