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DOTTRINA
In tale ottica, appare perfettamente logico che la sospensione o l’istanza
di riesame siano valutate e decise dalla stessa autorità che ha emesso la sanzio-
ne, così come appare perfettamente coerente che il ricorso gerarchico sia valu-
tato e deciso dal superiore diretto dell’autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato .
(61)
Ciò a conferma della coesistenza, nell’azione disciplinare, di una natura
complessa, cui non è estranea l’azione di comando. Ulteriore conferma della
complessa natura dell’azione disciplinare è possibile individuarla nella necessi-
tà di esperire il ricorso gerarchico prima di azionare gli altri ricorsi previsti
dall’ordinamento (art. 1363, comma 2, com). È evidente come tale disposizio-
ne miri, finché possibile, a far sì che eventuali errori e/o illegittimità, siano
riparate dalla stessa autorità militare, proprio a garanzia della coesione delle
Forza Armate. Inoltre, nel ricorrere, il militare dovrà usare espressioni che,
ancorché anche gravemente critiche, non travalichino il dovere di compostezza
e rispetto .
(62)
La disposizione che prevede il previo ricorso gerarchico per poter fare
ricorso giurisdizionale o straordinario, ha dato luogo a differenti interpretazioni
e a diversi interventi della Corte costituzionale, poiché la stessa costituisce
un’eccezione al sistema di impugnazione degli atti amministrativi davanti al giu-
dice amministrativo.
La Corte costituzionale ha riconosciuto la peculiarità della disposizio-
ne, connessa con lo stato di militare e finalizzata ad assicurare l’ordinato
svolgimento del servizio, costituendo il risultato di un congruo bilancia-
mento tra l’esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti
individuali .
(63)
(61) Si badi bene che quando si parla di autorità che ha inflitto la sanzione, non si fa riferimento
al soggetto fisico che ricopriva l’incarico attributivo dell’autorità sanzionatoria e/o discipli-
nare, quanto, invece, esattamente alla figura del comandante di quello specifico reparto. In
altre parole competente al riesame o al ricorso sarà il comandante pro tempore (all’atto del
riesame), del comando o ente il cui preposto ha inflitto la sanzione e, competente a decidere
il ricorso, il superiore gerarchico pro tempore, di costui.
(62) È stato affermato che il ricorso gerarchico non possa essere veicolo di espressioni offensive
e che, comunque, non trova applicazione in questo caso la scriminante di cui all’art. 598 c.p.,
il quale si riferisce in ogni caso alla punibilità sul piano penale delle “offese” presenti negli
scritti proposti nei procedimenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria, ovvero dinanzi a una
Autorità Amministrativa, ma non può applicarsi ai procedimenti instaurati con la presenta-
zione di un ricorso gerarchico ove il ricorrente non assume la qualifica di “parte” rispetto ad
altri soggetti. Pertanto, la sancita non punibilità sul piano penale non preclude, comunque,
l’intervento disciplinare contro il militare che violi i doveri di correttezza, disciplina e tratto
imposti dalla deontologia e dalle pertinenti disposizioni regolamentari, poiché la libertà di
difesa non attribuisce la facoltà di offendere; così, Cons. Stato, sez. III, n. 4464 del 2008.
(63) Corte cost., 22 aprile 1997, n. 113, in Giur. costit., 1997, 1087.
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