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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




               4.  Il procedimento disciplinare di corpo e la tutela della coesione ed effi-
                  cienza del reparto
                    L’esame delle disposizioni inerenti all’instaurazione e successivo svolgi-
               mento del procedimento disciplinare militare di corpo, ha rilevato il collaterale
               interesse di tutelare e garantire, in uno con il mantenimento della disciplina
               attraverso la repressione dell’illecito, la coesione ed efficienza della compagine
               in cui è inquadrato il manchevole. Come già visto, fin dalle regole attinenti alla
               modalità di rilevazione della mancanza da parte di superiore che non sia egli
               stesso competente all’inflizione della sanzione e, quindi, ad instaurare il relativo
               procedimento disciplinare, è possibile rinvenire disposizioni che appaiono del
               tutto estranee al corretto svolgimento del procedimento disciplinare, per essere,
               in realtà, finalizzate proprio alla coesione ed efficienza del reparto di apparte-
               nenza e, più direttamente, alla immediata istruzione del manchevole.
                    Infatti, la disposizione secondo cui il superiore incompetente, rilevata una
               infrazione deve far constatare la mancanza al manchevole , evidenzia l’interesse
                                                                      (57)
               a che il manchevole prenda immediatamente esatta cognizione di un comporta-
               mento ritenuto scorretto da un superiore attraverso un intervento di immediato
               ammaestramento che, mettendo in luce la scorrettezza, sia idoneo a farlo desistere
               dall’ulteriore condotta impropria. Evidente, quindi, il momento di formazione per-
               sonalizzata, consentendo al militare interessato di avere esatta consapevolezza che
               quanto rilevato costituisca un illecito disciplinare. Anche nell’ambito della parteci-
               pazione attiva dell’inquisito al procedimento, che costituisce il momento più inten-
               so di difesa giuridica, certamente più significativo, il militare non trova uno spettro
               di ampiezza di tutela della sua difesa quale è quella di qualsiasi altro soggetto non
               militare. Nel procedimento disciplinare di corpo rimane infatti costante il vincolo
               gerarchico e quello derivante dal particolare status militare. Egli ad esempio, non
               potrà delegare la difesa a un tecnico del diritto, ma ha l’obbligo di difendersi per-
               sonalmente, ancorché fruendo dei consigli di un eventuale tecnico del diritto che
               gli suggerisca il modo di procedere a tutela dei suoi diritti ed interessi legittimi.
               Inoltre anche in tale occasione è vincolato al rispetto delle norme di tratto .
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               (57)  Art. 1397, comma 1, com.
               (58)  Il  tema  è  particolarmente  delicato  in  caso  di  contenuto  offensivo  degli  scritti  difensivi.  Il
                    Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l’esimente in questione anche agli scritti difensivi pro-
                    dotti  in  sede  disciplinare,  fermo  restando  la  stretta  necessità  di  un  nesso  funzionale  tra  le
                    espressioni eventualmente offensive utilizzate e le esigenze della difesa: Cons. Stato, sez. I, 2
                    maggio 2019, n. 1357; Cons. Stato, sez. I, 31 dicembre 2012, n. 5634. In base al quadro giuri-
                    sprudenziale, è evidente che il particolare dovere di correttezza e di rispetto delle relazioni
                    gerarchiche in tale ambito, pur nella garanzia di una libera e piena esplicazione della difesa, non
                    consente l’uso disinvolto di espressioni gratuite e dal chiaro contenuto denigratorio ed offen-
                    sivo nei confronti di superiori, colleghi o inferiori di grado: Tar Veneto, 5 giugno 2019, n. 680.

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