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DOTTRINA
Tali ultimi comandanti, quando accertano la commissione di una mancan-
za disciplinare che rientra nella loro competenza sanzionatoria, non devono
osservare gli obblighi imposti dall’art. 1397, comma 1, com, ma procedere
direttamente, attraverso la contestazione e il successivo dipanarsi del procedi-
mento, ferma restando la possibilità di non procedere affatto o quella ulteriore
di procedere alla sola contestazione per poi, rilevata una causa di giustificazione
nell’agire del dipendente, archiviare il procedimento.
Il sistema disciplinare di corpo, infatti, lascia ai comandanti competenti un
ampio margine di discrezionalità, in linea con la funzione educativa e formativa
connessa con la rispettiva azione di comando e, soprattutto, con la tutela del-
l’interesse immediato della compagine militare. Tale ampia discrezionalità
riguarda molteplici aspetti che vanno dalla fattuale configurazione dell’illecito
disciplinare e della sua gravità alla scelta del tipo di intervento da effettuare
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nell’esercizio del potere disciplinare , per giungere alla modalità di esecuzione
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della sanzione e, persino, all’eventualità di non punire pur in presenza di un
fatto disciplinarmente rilevante dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
In definitiva all’autorità sanzionatoria spetta la piena valutazione della respon-
sabilità individuale del militare e del tipo ed entità della sanzione da irrogare, secon-
do parametri e valutazioni che non sono strettamente delineati dalle norme.
(49) È noto, infatti, che nell’ambito disciplinare militare non esiste un catalogo degli illeciti disci-
plinari prefissato, venendo stabilito dall’autorità militare se un fatto portato alla sua cono-
scenza abbia o no natura illecita sotto quel profilo. Anche le mancanze normativamente pre-
viste come sanzionabili con consegna di rigore, a ben vedere, non costituiscono un vero e
proprio catalogo di puntuali fattispecie definite, ma solo una serie di generiche condotte affe-
renti determinati argomenti. Significativo è proprio la prima delle condotte indicate, che reci-
ta testualmente: “violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato”, senza alcuna pun-
tualizzazione né in ordine a quale dei doveri inclusi nell’art. 712 turom faccia riferimento, né
alla modalità e/o gravità della violazione, né alle eventuali conseguenze determinatesi.
(50) Questo è un dato incontestato che la giurisprudenza ha sempre ribadito con forza: la valuta-
zione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costi-
tuisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità,
salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la mani-
festa irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al proce-
dimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta
all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infra-
zione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.
Così: Cons. Stato, sez. II, 21 agosto 2023, n. 7888; Cons. Stato, sez. II, 28 luglio 2023, n. 7390;
Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2023, n.1724; Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10804;
Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652;
Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700; Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302.
(51) Si pensi alla possibilità di instaurare alternativamente, per uno stesso fatto, sia un procedi-
mento di stato, con le ben più gravi eventuali sanzioni, sia un procedimento di corpo. Si pensi
inoltre alla possibilità ancorché venga instaurato un procedimento disciplinare di stato e fos-
sero riconosciute responsabilità, ma ritenute non tanto gravi da meritare una sanzione di
stato, di procedere con la trasformazione del rito da procedimento di stato in quello di corpo.
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