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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO
In caso di gravità acclarata, deve procedere all’instaurazione del procedi-
mento disciplinare, attivando il modello complesso se trattasi di uno dei casi per
i quali è prevista la possibilità di irrogazione della sanzione della consegna di
rigore, procedendo all’invito all’interessato a nominare un difensore, tra i mili-
tari in servizio, e alla costituzione di una commissione di disciplina (artt. 1399
e 1400 com) . Negli altri casi può sempre procedere, attivando il modello pro-
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cedimentale di base, previa contestazione in forma scritta, per l’eventuale irro-
gazione della consegna o del rimprovero (art. 1398 com). Nel caso, invece,
fosse sufficiente irrogare il semplice richiamo (art. 1398, comma 2, com), pro-
cederà svolgendo oralmente il procedimento disciplinare. Resta ferma la possi-
bilità di non attivare il procedimento disciplinare e limitarsi a un intervento cor-
rettivo, di ammaestramento. In sintesi l’autorità militare competente, verificata
la commissione di una mancanza disciplinare, non potrà mai esimersi dall’eser-
citare la sua funzione di comando sia che provveda a sanzionare la mancanza,
sia che ritenga di non sanzionarla.
L’apertura del procedimento disciplinare rappresenta un’ulteriore fase
nella valutazione del comportamento dell’incolpato, in cui gli aspetti dell’azione
di comando sono temperati dalle stringenti regole che caratterizzano tale
modello tecnico-giuridico di esercizio di potere pubblico. Il potere sanzionato-
rio non può essere (più) un mero atto di volontà del superiore, ma deve seguire
un processo di determinazione che coinvolga innanzitutto il sottoposto, il quale
vi partecipi attivamente esternando le proprie ragioni in ordine alla condotta
tenuta. Da tale contraddittorio l’autorità competente assumerà la propria deci-
sione, rappresentando formalmente le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno
condotto al provvedimento finale. Ciò non solo per obbligo di trasparenza, ma
anche e soprattutto per l’eventuale verifica del corretto esercizio del relativo
potere. Allora anche il procedimento disciplinare di corpo contempla atti for-
mali a contenuto necessario, tempi prestabiliti, garanzie ineludibili, giudizi finali
verificabili e impugnabili.
In questa fase l’esercizio dell’autorità gerarchica è valutabile non solo per
la sua prudenza e autorevolezza, come nella fase precedente, ma soprattutto per
la sua legittimità, cioè per l’uso corretto, proporzionale, logico e coerente del
potere attribuito. La necessità che l’attività procedimentale non sia completa-
mente “burocratizzata” costituisce impegno morale dell’autorità competente;
impegno supportato da presidi giuridici che obbligano quest’ultima a un rap-
porto diretto e immediato con il militare incolpato ed eventualmente punito.
(56) Resta ferma per le mancanze disciplinari gravi, la possibilità di attivare il procedimento disci-
plinare di stato, ai sensi dell’art. 751, comma 4, turom.
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