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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




                    In caso di gravità acclarata, deve procedere all’instaurazione del procedi-
               mento disciplinare, attivando il modello complesso se trattasi di uno dei casi per
               i quali è prevista la possibilità di irrogazione della sanzione della consegna di
               rigore, procedendo all’invito all’interessato a nominare un difensore, tra i mili-
               tari in servizio, e alla costituzione di una commissione di disciplina (artt. 1399
               e 1400 com) . Negli altri casi può sempre procedere, attivando il modello pro-
                           (56)
               cedimentale di base, previa contestazione in forma scritta, per l’eventuale irro-
               gazione  della  consegna  o  del  rimprovero  (art.  1398  com).  Nel  caso,  invece,
               fosse sufficiente irrogare il semplice richiamo (art. 1398, comma 2, com), pro-
               cederà svolgendo oralmente il procedimento disciplinare. Resta ferma la possi-
               bilità di non attivare il procedimento disciplinare e limitarsi a un intervento cor-
               rettivo, di ammaestramento. In sintesi l’autorità militare competente, verificata
               la commissione di una mancanza disciplinare, non potrà mai esimersi dall’eser-
               citare la sua funzione di comando sia che provveda a sanzionare la mancanza,
               sia che ritenga di non sanzionarla.
                    L’apertura  del  procedimento  disciplinare  rappresenta  un’ulteriore  fase
               nella valutazione del comportamento dell’incolpato, in cui gli aspetti dell’azione
               di  comando  sono  temperati  dalle  stringenti  regole  che  caratterizzano  tale
               modello tecnico-giuridico di esercizio di potere pubblico. Il potere sanzionato-
               rio non può essere (più) un mero atto di volontà del superiore, ma deve seguire
               un processo di determinazione che coinvolga innanzitutto il sottoposto, il quale
               vi partecipi attivamente esternando le proprie ragioni in ordine alla condotta
               tenuta. Da tale contraddittorio l’autorità competente assumerà la propria deci-
               sione, rappresentando formalmente le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno
               condotto al provvedimento finale. Ciò non solo per obbligo di trasparenza, ma
               anche e soprattutto per l’eventuale verifica del corretto esercizio del relativo
               potere. Allora anche il procedimento disciplinare di corpo contempla atti for-
               mali a contenuto necessario, tempi prestabiliti, garanzie ineludibili, giudizi finali
               verificabili e impugnabili.
                    In questa fase l’esercizio dell’autorità gerarchica è valutabile non solo per
               la sua prudenza e autorevolezza, come nella fase precedente, ma soprattutto per
               la sua legittimità, cioè per l’uso corretto, proporzionale, logico e coerente del
               potere attribuito. La necessità che l’attività procedimentale non sia completa-
               mente “burocratizzata” costituisce impegno morale dell’autorità competente;
               impegno supportato da presidi giuridici che obbligano quest’ultima a un rap-
               porto diretto e immediato con il militare incolpato ed eventualmente punito.

               (56)  Resta ferma per le mancanze disciplinari gravi, la possibilità di attivare il procedimento disci-
                    plinare di stato, ai sensi dell’art. 751, comma 4, turom.

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