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DOTTRINA
Nel procedimento disciplinare di corpo non è quindi configurabile un
intervento difensivo di un avvocato del Foro, fermo restando che il militare
incolpato può comunque farsi “aiutare” da terze persone, compresi legali del
libero foro, ma dovrà far sue le considerazioni dei consulenti cui si dovesse
rivolgere. Qui è necessario un chiarimento, poiché una recente modifica norma-
tiva ha introdotto la possibilità per il militare di farsi assistere nei procedimenti
disciplinari di stato, ai sensi dell’art. 1370, comma 3-bis, com, inserito dall’art. 1,
comma 1, lett. dd), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173. La modifica, tuttavia, riguar-
da esclusivamente il procedimento disciplinare di stato e non quello di corpo,
confermando in tal modo l’impossibilità di un’assistenza difensiva tecnica in
quest’ultimo procedimento. Resta, invece, ferma la possibilità per un militare,
non sempre avvezzo al tecnicismo giuridico, di rivolgersi a un legale per predi-
sporre memorie o formulare richieste formali (accesso agli atti e altro) .
(59)
Le norme di tratto rappresentano un elemento distintivo del militare e
caratterizzano in special modo il rapporto gerarchico. Il rispetto delle norme di
tratto non può venir meno nel procedimento disciplinare di corpo che non
autorizza l’incolpato, pur nell’esercizio del diritto di difesa, a trascendere in
espressioni o atteggiamenti scomposti.
Quanto detto appare ancor più evidente se si considera l’inapplicabilità al
militare, in sede disciplinare, del principio generale nemo tenetur se detegere con
consequenziale insussistenza, di un diritto di mentire nel procedimento discipli-
nare, non potendo egli venir mai meno ai doveri di correttezza e lealtà .
(60)
A tutela del diritto di difesa nel procedimento disciplinare di corpo il mili-
tare, oltre a poter chiedere l’audizione di specifici testi e a farsi assistere da un
difensore para-tecnico, cioè da altro militare in servizio, ha diritto ad avere
conoscenza di tutti gli atti del procedimento che lo riguarda, con preciso obbli-
(59) In tal senso una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel valutare i doveri del mili-
tare nelle relazioni gerarchiche, ha riconosciuto che - in via generale - l’avvalersi di un legale
in sede di interlocuzione con l’amministrazione di appartenenza costituisce esercizio di una
facoltà legittima, espressione del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., e, quindi, non può
integrare la violazione di uno specifico dovere. In tale quadro, è stato ritenuto che il diritto
di difesa deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momen-
to dell’azione in sede di giudizio; può essere anche volto a evitare che si arrivi a esiti conflit-
tuali in sede giudiziale e, quindi, può esplicarsi anche nella fase di interlocuzione con l’ammi-
nistrazione, dovendo essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica,
come quelle militari: Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2022, n. 1652; Cons. Stato, sez. II, 27 aprile
2022, n. 3361.
(60) Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999, per il quale il principio nemo tenetur se dete-
gere vale a escludere la responsabilità penale, non quella disciplinare, tenuto conto delle par-
ticolari esigenze di disciplina che caratterizzano i corpi militari (sentenza relativa ad un pro-
cedimento disciplinare di stato instaurato sulla base di affermazioni menzognere in prece-
dente procedimento di corpo).
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