Page 32 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA
Ecco il motivo per cui è sempre stato ritenuto iniquo punire un militare di
leva con l’inflizione di sanzioni pecuniarie, non ricevendo costui una vera e pro-
pria controprestazione economica per il servizio (obbligatorio) svolto. Peraltro,
la frequente applicazione di punizioni soprattutto nelle fasi iniziali del servizio,
quando non si comprendono appieno i numerosi doveri e gli impegnativi obbli-
ghi connessi, avrebbe reso ancor più gravosa detta prestazione personali.
Tale frequente applicazione nelle fasi iniziali del servizio, soprattutto se
coincidenti con la formazione iniziale dei militari che accedono ai diversi ruoli
delle Forze armate, connota la disciplina militare nel suo primario valore edu-
cativo e, conseguentemente, le sanzioni nella loro funzione (ri)educativa .
(20)
Le sanzioni di corpo, infatti, incidono non tanto (e non più) sulla libertà
personale del militare (si pensi agli arresti di rigore o alla camera di punizione o
sala di punizione di rigore), ma prevalentemente sull’amor proprio del militare.
Essere privati della libera uscita, così come permanere nel proprio alloggio,
privato o di servizio, durante l’orario della libera uscita , significa - astratta-
(21)
mente - poter immediatamente essere reperibili e a disposizione del reparto. La
questione è che, attualmente, la libera uscita, ai sensi dell’art. 741 turom, riguar-
da solo una parte, peraltro molto contenuta, del personale militare in servizio e,
(20) In precedenza, il valore educativo della disciplina era ben messo in risalto dalla regolamen-
tazione positiva che si atteggiava anche a manuale etico. L’art. 80, R.D.M. 1964, che ha ripre-
so molte disposizioni del regolamento del 1929, conteneva un programma etico della disci-
plina e della correlata azione di comando del superiore:
1. È dovere del superiore mantenere salda la disciplina. A questo fine, egli deve svolgere costante opera di
educazione e persuasione sì da prevenire le mancanze. Quando necessario, non deve esitare, però, a reprimere
ogni infrazione con azione ferma e risoluta. Tanto più efficace sarà la punizione quanto più sarà pronta.
2. La punizione disciplinare ha, soprattutto, valore morale: essa non lede la dignità del punito. Dà prova di
maturità il militare che, avendo commesso una mancanza, comprende la necessità che essa sia repressa.
(…)
4. Nell’intimare la punizione, il superiore deve mantenere contegno fermo e sereno; non deve essere mosso da
risentimento personale, né usare modi scorretti.
(…)
9. Una punizione data ingiustamente si risolve in grave danno per la disciplina. Con i giovani, nuovi alla
vita militare, il superiore deve tener presente che una punizione data a chi, ancora inesperto, non è bene a
conoscenza dei suoi doveri, provoca scoraggiamento ed errata concezione della disciplina. Deve ricorrere, per-
tanto, alla persuasione, ritardando finché possibile la prima punizione.
10. Il superiore non consideri esaurita la funzione disciplinare con la punizione inflitta, ma ne tragga argo-
mento per svolgere intensa azione educatrice nei riguardi del militare che ha mancato e del reparto intero. Un
testo connotato da una ancora più marcata morale disciplinare era il regolamento 1929: 556. I mezzi coer-
citivi vanno usati con senso di opportunità, tatto, ponderatezza e giusta misura. Occorre, soprattutto, tenere
conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato.
557. È deplorevole usare espressioni ingiuriose ed anche risentire verso chi manca. Una punizione inflitta
ingiustamente, come qualsiasi atto inurbano o scorretto verso un subordinato, si risolve in grave danno per la
disciplina militare. Il superiore, con azione ferma e risoluta, e soprattutto con l’esempio, deve prevenire le
mancanze dei propri dipendenti, mai provocarle.
(21) Ai sensi dell’art. 741 turom, i turni e gli orari della libera uscita sono stabiliti dai comandanti
di corpo o di distaccamento e sono resi pubblici mediante affissione nell’albo del reparto.
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