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DOTTRINA
I sistemi disciplinari sopra elencati si caratterizzano per una tutela, inver-
samente proporzionale, sia dell’attività svolta sia dell’organizzazione afferente.
È indubbio che ogni sistema disciplinare tende a garantire sia il corretto e pro-
ficuo svolgimento dell’attività sia la struttura organizzativa preposta a svolgere
quell’attività, anche se con un’intensità variabile. Nel diritto privato è l’attività
economica svolta in forma organizzata che viene tutelata dalle norme discipli-
nari, fermo restando che anche la singola impresa è un valore organizzativo da
garantire; il tutto - però - è rimesso all’apprezzamento personale dell’imprendi-
tore. Nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, che hanno un rilievo costitu-
zionale, sono queste che vengono innanzitutto garantite dalle norme disciplina-
ri , le quali - comunque - tutelano anche l’ordine giudiziario come organizza-
(11)
zione del relativo potere dello Stato. Per quanto riguarda la pubblica ammini-
strazione in generale, si può affermare un certo equilibrio nella tutela discipli-
nare, anche se la normativa applicabile in precedenza a tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni, recata dal d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, propendeva per la tutela del-
l’immagine e del prestigio della pubblica amministrazione .
(12)
Nel sistema disciplinare militare la tutela si rivolge essenzialmente a salva-
guardare il valore fondamentale della coesione e dell’efficienza istituzionale,
come anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato .
(13)
In tale ambito, assume una marcata specialità il procedimento disciplinare
di corpo, sia rispetto al modello generale di procedimento amministrativo, sia
in relazione agli altri modelli disciplinari, ciò in relazione alla parola “corpo”.
Il termine corpo, in gergo tecnico-militare, è usato con diversi significati.
Il codice dell’ordinamento militare, agli artt. 108, 118 e 147, parla di corpo, con
riferimento alle strutture organizzative dell’Esercito della Marina e
dell’Aeronautica, così individuando, con tale termine, un elemento dell’organiz-
zazione strutturale delle diverse Forze armate.
(10) Vds. per la Polizia di Stato, la legge 1° aprile 1981, n. 121 e il d.p.r.. 25 ottobre 1981, n. 737, e,
per la Polizia Penitenziaria, la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.
(11) Analoghe finalità persegue la disciplina per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui
agli artt. 16 e segg. disp. att. c.p.p. che tutela essenzialmente l’attività di polizia giudiziaria,
tenendo conto che non esiste un’organizzazione unitaria della polizia giudiziaria, le cui fun-
zioni sono svolte da molteplici forze di polizia, nazionali e locali.
(12) Il sistema disciplinare militare ha sempre avuto disposizioni proprie, applicando quelle i cui
al d.p.r. n. 3/57 solo in mancanza di disposizioni specifiche nella regolamentazione militare
e sempre che le norme generali del d.p.r. 3/1957 fossero compatibili con lo specifico settore.
Tuttavia anche quella disciplina propendeva fin da allora per una più spiccata tutela dell’im-
magine e del prestigio delle Forze armate.
(13) Corte cost., 12 ottobre 2017, n. 215; Corte cost., 21 novembre 2000, n. 519; Corte cost., 17
dicembre 1999, n. 449; Corte cost., 22 aprile 1997, n. 113; Corte cost., 5 febbraio 1992, n.
45; Corte cost., 13 maggio 1991, n. 203; Corte cost., 2 maggio 1985, n. 126.
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