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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




                    Il testo unico regolamentare usa il termine corpo per indicare, all’art. 152,
               il  “corpo  d’Armata”,  cioè  uno  degli  elementi  ordinativi  delle  grandi  unità
               dell’Esercito, e per individuare, all’art. 726, comma 1, almeno tendenzialmen-
               te , un organismo militare, quale unità, ente o servizio dotato di autonomia
                 (14)
               nei settori logistico, tecnico, amministrativo e di impiego, facendo così riferi-
               mento a un modello organizzativo specifico, cui è preposto un responsabile con
               la qualifica di comandante di corpo. Storicamente, la parola corpo è stata utiliz-
               zata anche per individuare altre componenti militari, per poi essere sostituita
               tecnicamente da altri vocaboli, come “specialità” per le armi dell’Esercito .
                                                                                      (15)
                    È indubbio che nell’ordinamento militare, la parola corpo indichi un con-
               cetto organizzativo, prima ancora che funzionale, talmente radicato e importan-
               te da identificare un intero settore disciplinare, il più rilevante dal punto di vista
               della vita e del servizio militari. La vita e il servizio all’interno di un corpo mili-
               tare, come ente concreto esattamente individuabile nella sua costituzione orga-
               nica, sono i beni principali di tutela delle norme precettive, sanzionatorie e pro-
               cedimentali previste dall’ordinamento militare, che compongono la cosiddetta
               disciplina di corpo .
                                 (16)

               (14)  Tendenzialmente perché il comma 3 dello stesso articolo sancisce, poi, che Apposite disposizioni di
                    ciascuna Forza armata o Corpo armato, stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l’esercizio delle funzioni
                    di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disci-
                    plina, così lasciando la definizione sostanzialmente non utile alla individuazione del “comandante
                    di corpo ai fini disciplinari” posto che il “comunque” autorizza ciascuna Forza armata a attribuire
                    tale funzione a chi ritiene, senza rispetto delle condizioni dalla norma (tendenzialmente) previste.
               (15)  Il Dizionario Militare Italiano di Giuseppe Grassi, Vol. I, Torino, 1833, p. 525 definisce Corpo:
                    “La Massa insieme unita di molte parti ridotte in una”.
               (16)  Dobbiamo evidenziare che la disciplina di corpo non si differenzia più nettamente con la disci-
                    plina di stato. Nel sistema precedente alla codificazione, la disciplina di corpo era contenuta
                    nella legge 11 luglio 1978, n. 382 e nel d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545, recante il Regolamento di
                    disciplina militare. Questa normativa contemplava i doveri, le sanzioni e i procedimenti disci-
                    plinari di corpo. La disciplina di stato era contenuta, in maniera molto frammentata, nelle diver-
                    se leggi di stato giuridico del personale militare: legge 10 aprile 1954, n. 113, per gli ufficiali,
                    legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali, legge 18 ottobre 1961, n. 1168, per gli appuntati
                    e i carabinieri, leggi 17 luglio 1957, n. 260, 15 dicembre 1959, n. 1089 e 3 agosto 1961, n. 833,
                    per il personale del Corpo della Guardia di finanza. Queste leggi contemplavano le sanzioni e
                    i procedimenti disciplinari di stato. Punti di contatto tra i due sistemi disciplinari erano:
                      l’art. 13, l. n. 382/1978, il quale stabiliva che la violazione dei doveri della disciplina militare
                    comportava sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo;
                      l’art. 57, d.p.r. n. 545/1986 il quale sanciva che ogni violazione dei doveri del servizio e
                    della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di
                    un ordine costituiva infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di
                    corpo, salva l’applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla pertinente legge di stato.
                    La codificazione ha riassettato in un unico contesto normativo sia la disciplina di corpo sia
                    la disciplina di stato che sono state messe a sistema, secondo un principio di gradualità san-
                    zionatoria. Ai due ambiti disciplinari si applicano le medesime disposizioni generali sia in
                    relazione alle sanzioni (libro IV, titolo VIII, capo III, sezione I, com) sia ai procedimenti
                    (libro IV, titolo VIII, capo II, sezione I, com).

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