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AGRO ECO AMBIENTE




                  Il TAR Campania Napoli Sezione Quinta, Sentenza (ud. 26 ottobre 2021)
             23 dicembre 2021, n. 8230 specifica che “l’ordinanza contingibile ed urgente
             prescinde  da  qualunque  accertamento  di  responsabilità  nella  produzione  del
             fattore di pericolo e si rivolge al proprietario del bene su cui occorre intervenire,
             o al soggetto che ne ha la relativa gestione, in quanto soggetti che si trovano in
             rapporto con la fonte di pericolo tale da consentirgli di eliminare la riscontrata
             situazione di rischio. Questi ultimi quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi
             gli oneri dell’intervento, potranno rivalersi nella deputata sede nei confronti dei
             soggetti  ritenuti  responsabili  (ivi  compreso  eventualmente  l’Ente  pubblico),
             previo accertamento delle relative responsabilità, senza che l’esecuzione della
             messa in sicurezza imposta dall’atto possa intendersi quale acquiescenza, tale da
             precludere le pretese di rivalsa.”

             8.  Conclusioni
                  L’evoluzione giurisprudenziale di cui si è dato atto tende ad assestarsi su
             precise coordinate, che escludono il proprietario non colpevole dall’obbligo di
             adottare le misure di messa in sicurezza del sito contaminato, non essendo que-
             ste assimilabili alle misure di prevenzione. L’adozione delle ordinanze di neces-
             sità e urgenza potrebbe apparire come un escamotage per obbligare il proprietario
             non colpevole ad intervenire sul suo sito con azioni che vanno al di là della sem-
             plice prevenzione. Tuttavia, deve rimanere ferma la distinzione tra misure ordi-
             narie e ordinanze di necessità e urgenza, proprio per scongiurare forme “alter-
             native” di responsabilità del proprietario incolpevole non previste dall’ordina-
             mento. D’altro canto, l’allargamento delle maglie definitorie della colpa del pro-
             prietario assorbe le esigenze di tutela ambientale cui lo stesso proprietario non
             può ritenersi esente.





















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