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AGRO ECO AMBIENTE
Il TAR Campania Napoli Sezione Quinta, Sentenza (ud. 26 ottobre 2021)
23 dicembre 2021, n. 8230 specifica che “l’ordinanza contingibile ed urgente
prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del
fattore di pericolo e si rivolge al proprietario del bene su cui occorre intervenire,
o al soggetto che ne ha la relativa gestione, in quanto soggetti che si trovano in
rapporto con la fonte di pericolo tale da consentirgli di eliminare la riscontrata
situazione di rischio. Questi ultimi quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi
gli oneri dell’intervento, potranno rivalersi nella deputata sede nei confronti dei
soggetti ritenuti responsabili (ivi compreso eventualmente l’Ente pubblico),
previo accertamento delle relative responsabilità, senza che l’esecuzione della
messa in sicurezza imposta dall’atto possa intendersi quale acquiescenza, tale da
precludere le pretese di rivalsa.”
8. Conclusioni
L’evoluzione giurisprudenziale di cui si è dato atto tende ad assestarsi su
precise coordinate, che escludono il proprietario non colpevole dall’obbligo di
adottare le misure di messa in sicurezza del sito contaminato, non essendo que-
ste assimilabili alle misure di prevenzione. L’adozione delle ordinanze di neces-
sità e urgenza potrebbe apparire come un escamotage per obbligare il proprietario
non colpevole ad intervenire sul suo sito con azioni che vanno al di là della sem-
plice prevenzione. Tuttavia, deve rimanere ferma la distinzione tra misure ordi-
narie e ordinanze di necessità e urgenza, proprio per scongiurare forme “alter-
native” di responsabilità del proprietario incolpevole non previste dall’ordina-
mento. D’altro canto, l’allargamento delle maglie definitorie della colpa del pro-
prietario assorbe le esigenze di tutela ambientale cui lo stesso proprietario non
può ritenersi esente.
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