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AGRO ECO AMBIENTE
La conseguenza è che “la non assimilabilità delle MISE alle misure di pre-
venzione, nonostante anche le prime possano materialmente assolvere ad una
finalità di contenimento del danno ambientale, sembra allora e con evidenza
correlarsi al fatto che solo le seconde (…) implicano un danno ancora non pre-
sente, su tale senso convergendo le formule della minaccia imminente, il rischio
sufficientemente probabile, lo scenario di un futuro prossimo, insieme alle
nozioni di impedimento al realizzarsi della minaccia”.
La diversità di funzioni è evidente: “La MISE (…) appare giustificata
all’altezza di condizioni di emergenza (ex lett. t), cioè con eventi verificatisi e
dunque necessità di interventi tali da imporre, finalisticamente, il contrasto ad
eventi di contaminazione repentini, dunque con pregiudizio ambientale in itine-
re, per il quale la misura volge al contenimento, a limitare la diffusione delle
relative sorgenti, ad impedire contatti con altre matrici contaminative del sito,
in attesa di bonifica o messa in sicurezza di là da venire ma di cui la MISE stessa
mostra di essere già una prima parte”.
Su tali basi le Sezioni Unite non ritengono di accogliere “l’assimilazione
della MISE alla più ampia categoria della prevenzione (…) sul presupposto di
un’identica funzionalità strumentale rispetto al danno ambientale”. In primo
luogo questa assimilabilità “non spiega la cesura concettuale rispetto alla ripa-
razione (lett. l) art. 240 codice) e alle varie misure di messa in sicurezza (lett. m),
n) e o) art. cit.) che paiono accomunate dal presupposto di un fenomeno di
danno già iniziato e non solo temuto”. In secondo luogo “la circostanza per cui
la condizione di emergenza (lett.t) imponga una strutturazione provvisoria della
misura denuncia, anch’essa, non solo un’ontologica distinzione rispetto ai pre-
supposti di un’azione preventiva (per sua natura anteriore al danno-fenomeno)
ma nemmeno può dirsi ‘strumentale ad interventi successivi’, tant’è che la citata
lett. m) espressamente li ipotizza siccome eventuali ulteriori interventi di boni-
fica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con ciò ammettendo che
una pronta ed efficace MISE possa avere pertanto assunto ben ipotizzabile
piena portata bonificatrice”.
Rimangono dunque fermi gli “elementi tipizzanti e distintivi” tra misure di
prevenzione e misure di messa in sicurezza: “l’immediatezza (entro ventiquattro
ore) e l’entità molto limitata (per complessità tecnica e onere economico) degli
interventi di prevenzione, che anche il proprietario incolpevole deve porre in
atto, in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale, ancora non
verificato (per la ristrettezza temporale confliggente con un’analisi scientifica
esaustiva), ma che risulta come evidenza immediatamente riconoscibile” e “la
tempestività della MISE, quale intervento progressivamente necessario e urgente
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