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AGRO ECO AMBIENTE




                  La conseguenza è che “la non assimilabilità delle MISE alle misure di pre-
             venzione, nonostante anche le prime possano materialmente assolvere ad una
             finalità di contenimento del danno ambientale, sembra allora e con evidenza
             correlarsi al fatto che solo le seconde (…) implicano un danno ancora non pre-
             sente, su tale senso convergendo le formule della minaccia imminente, il rischio
             sufficientemente  probabile,  lo  scenario  di  un  futuro  prossimo,  insieme  alle
             nozioni di impedimento al realizzarsi della minaccia”.
                  La  diversità  di  funzioni  è  evidente:  “La  MISE  (…)  appare  giustificata
             all’altezza di condizioni di emergenza (ex lett. t), cioè con eventi verificatisi e
             dunque necessità di interventi tali da imporre, finalisticamente, il contrasto ad
             eventi di contaminazione repentini, dunque con pregiudizio ambientale in itine-
             re, per il quale la misura volge al contenimento, a limitare la diffusione delle
             relative sorgenti, ad impedire contatti con altre matrici contaminative del sito,
             in attesa di bonifica o messa in sicurezza di là da venire ma di cui la MISE stessa
             mostra di essere già una prima parte”.
                  Su tali basi le Sezioni Unite non ritengono di accogliere “l’assimilazione
             della MISE alla più ampia categoria della prevenzione (…) sul presupposto di
             un’identica funzionalità strumentale rispetto al danno ambientale”. In primo
             luogo questa assimilabilità “non spiega la cesura concettuale rispetto alla ripa-
             razione (lett. l) art. 240 codice) e alle varie misure di messa in sicurezza (lett. m),
             n) e o) art. cit.) che paiono accomunate dal presupposto di un fenomeno di
             danno già iniziato e non solo temuto”. In secondo luogo “la circostanza per cui
             la condizione di emergenza (lett.t) imponga una strutturazione provvisoria della
             misura denuncia, anch’essa, non solo un’ontologica distinzione rispetto ai pre-
             supposti di un’azione preventiva (per sua natura anteriore al danno-fenomeno)
             ma nemmeno può dirsi ‘strumentale ad interventi successivi’, tant’è che la citata
             lett. m) espressamente li ipotizza siccome eventuali ulteriori interventi di boni-
             fica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con ciò ammettendo che
             una  pronta  ed  efficace  MISE  possa  avere  pertanto  assunto  ben  ipotizzabile
             piena portata bonificatrice”.
                  Rimangono dunque fermi gli “elementi tipizzanti e distintivi” tra misure di
             prevenzione e misure di messa in sicurezza: “l’immediatezza (entro ventiquattro
             ore) e l’entità molto limitata (per complessità tecnica e onere economico) degli
             interventi di prevenzione, che anche il proprietario incolpevole deve porre in
             atto, in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale, ancora non
             verificato  (per  la  ristrettezza  temporale  confliggente  con  un’analisi  scientifica
             esaustiva), ma che risulta come evidenza immediatamente riconoscibile” e “la
             tempestività della MISE, quale intervento progressivamente necessario e urgente

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