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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO
Il problema ha assunto una diversa dimensione per via di un filone inter-
pretativo che ha incardinato la messa in sicurezza del sito tra le misure precau-
zionali, gravanti anche sul proprietario non colpevole. Il Consiglio di Stato, con
sentenza n. 1509 del 2016, ha affermato che “per altro verso la messa in sicu-
rezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto
nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e pro-
prio e al principio dell’azione preventiva, che gravano sul proprietario o deten-
tore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità
sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l’individuazione del-
l’eventuale responsabile” .
(18)
La riconduzione della messa in sicurezza d’emergenza tra le misure di pre-
venzione è stata fortemente criticata da parte di chi ritiene di dover tenere net-
tamente distinte le due tipologie d’intervento, così come delineate dal Codice
dell’Ambiente, e che hanno destinatari differenti .
(19)
La giurisprudenza amministrativa ha tuttavia continuato ad ammettere
l’estensione delle misure di prevenzione anche agli interventi di messa in sicu-
rezza, prescrivendo quindi i relativi obblighi anche in capo al proprietario non
colpevole .
(20)
5.4. La sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 3077 del 1° febbraio 2023
A dirimere il contrasto è infine intervenuta la Corte di Cassazione con la
citata sentenza SS.UU. n. 3077 del 1° febbraio 2023.
I giudici di Piazza Cavour danno atto dei diversi orientamenti giurispru-
denziali, e delle diverse ricadute in ordine alla possibilità per il proprietario non
(18) Nello stesso senso anche Consiglio di Stato sentenza n. 1089 del 2017.
(19) MISE, MISU e misure di prevenzione: l’incertezza delle nozioni mette a rischio il proprieta-
rio incolpevole, in Ambiente e sviluppo, 2018, 6, 391 La correzione di rotta appare avviata, e sem-
bra potenzialmente in grado di minare la distinzione - finora salda - tra;
gli interventi di messa in sicurezza emergenziale e/o urgente, che solo il responsabile della contaminazione
deve porre in atto in breve termine (insieme alle misure di prevenzione, e solo qualora ne ricorrano le citate
condizioni di emergenza), a seguito di incidenti o dell’individuazione di una situazione di potenziale conta-
minazione del sito, ai sensi della parte IV del TUA;
le misure di prevenzione, che anche il soggetto non responsabile della contaminazione, in qualità di mero
proprietario o gestore del sito, deve porre immediatamente in atto, per ridurre la minaccia imminente di un
danno di natura sanitaria ed ambientale, ovvero solo ambientale, secondo le definizioni contenute rispettiva-
mente nell’art. 240, comma 1, lett. i), e 302, comma 1, lett. 8 del d.lgs. n. 152/2006.
(20) Cons. Stato, Sezione Quarta, 12 luglio 2022, n. 5863 e 5864; Cons. Stato, Sezione Quarta, 2
maggio 2022, n. 3426; TAR Brescia n. 831 del 2019: “Il proprietario incolpevole (…) può
essere destinatario, in base all’art. 245, comma 2, del s.lgs. n. 152 del 2006, dell’ordine di ese-
guire misure di prevenzione. La categoria delle misure di prevenzione, come si è visto sopra,
si estende fino a comprendere la messa in sicurezza di emergenza ex art. 240, comma 1-m-t,
del d.lgs. n. 152 del 2006. Questa interpretazione è coerente con il principio «chi inquina
paga”. Conf. TAR Lombardia Milano, Sezione Terza, Sentenza Settima, ottobre 2020, n. 1810.
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