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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
                           AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO



                    Il problema ha assunto una diversa dimensione per via di un filone inter-
               pretativo che ha incardinato la messa in sicurezza del sito tra le misure precau-
               zionali, gravanti anche sul proprietario non colpevole. Il Consiglio di Stato, con
               sentenza n. 1509 del 2016, ha affermato che “per altro verso la messa in sicu-
               rezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto
               nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e pro-
               prio e al principio dell’azione preventiva, che gravano sul proprietario o deten-
               tore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità
               sanzionatoria  o  ripristinatoria,  non  presuppone  affatto  l’individuazione  del-
               l’eventuale responsabile” .
                                       (18)
                    La riconduzione della messa in sicurezza d’emergenza tra le misure di pre-
               venzione è stata fortemente criticata da parte di chi ritiene di dover tenere net-
               tamente distinte le due tipologie d’intervento, così come delineate dal Codice
               dell’Ambiente, e che hanno destinatari differenti .
                                                              (19)
                    La  giurisprudenza  amministrativa  ha  tuttavia  continuato  ad  ammettere
               l’estensione delle misure di prevenzione anche agli interventi di messa in sicu-
               rezza, prescrivendo quindi i relativi obblighi anche in capo al proprietario non
               colpevole .
                         (20)

               5.4. La sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 3077 del 1° febbraio 2023
                    A dirimere il contrasto è infine intervenuta la Corte di Cassazione con la
               citata sentenza SS.UU. n. 3077 del 1° febbraio 2023.
                    I giudici di Piazza Cavour danno atto dei diversi orientamenti giurispru-
               denziali, e delle diverse ricadute in ordine alla possibilità per il proprietario non

               (18)  Nello stesso senso anche Consiglio di Stato sentenza n. 1089 del 2017.
               (19)  MISE, MISU e misure di prevenzione: l’incertezza delle nozioni mette a rischio il proprieta-
                    rio incolpevole, in Ambiente e sviluppo, 2018, 6, 391 La correzione di rotta appare avviata, e sem-
                    bra potenzialmente in grado di minare la distinzione - finora salda - tra;
                      gli interventi di messa in sicurezza emergenziale e/o urgente, che solo il responsabile della contaminazione
                    deve porre in atto in breve termine (insieme alle misure di prevenzione, e solo qualora ne ricorrano le citate
                    condizioni di emergenza), a seguito di incidenti o dell’individuazione di una situazione di potenziale conta-
                    minazione del sito, ai sensi della parte IV del TUA;
                      le misure di prevenzione, che anche il soggetto non responsabile della contaminazione, in qualità di mero
                    proprietario o gestore del sito, deve porre immediatamente in atto, per ridurre la minaccia imminente di un
                    danno di natura sanitaria ed ambientale, ovvero solo ambientale, secondo le definizioni contenute rispettiva-
                    mente nell’art. 240, comma 1, lett. i), e 302, comma 1, lett. 8 del d.lgs. n. 152/2006.
               (20)  Cons. Stato, Sezione Quarta, 12 luglio 2022, n. 5863 e 5864; Cons. Stato, Sezione Quarta, 2
                    maggio 2022, n. 3426; TAR Brescia n. 831 del 2019: “Il proprietario incolpevole (…) può
                    essere destinatario, in base all’art. 245, comma 2, del s.lgs. n. 152 del 2006, dell’ordine di ese-
                    guire misure di prevenzione. La categoria delle misure di prevenzione, come si è visto sopra,
                    si estende fino a comprendere la messa in sicurezza di emergenza ex art. 240, comma 1-m-t,
                    del d.lgs. n. 152 del 2006. Questa interpretazione è coerente con il principio «chi inquina
                    paga”. Conf. TAR Lombardia Milano, Sezione Terza, Sentenza Settima, ottobre 2020, n. 1810.

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