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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO
bonifica: “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquina-
mento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o infe-
riore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”;
ripristino e ripristino ambientale: “gli interventi di riqualificazione ambienta-
le e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o
messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effet-
tiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti
urbanistici”.
Il titolo V Allegato 3 alla parte IV stabilisce che gli interventi di messa in
sicurezza “sono finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti inquinanti,
e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto
con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti”. Ciò premesso, l’allegato
tecnico specifica che possono essere adottate misure di messa in sicurezza d’ur-
genza (MISU) “in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di
una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione”.
Mentre la dottrina ritiene che le misure di messa in sicurezza d’emergenza
e quelle di messa in sicurezza d’urgenza siano le medesime, con una differenza
solo terminologica, la giurisprudenza ha circoscritto le misure di messa in sicu-
rezza d’emergenza alle fonti primarie d’inquinamento, mentre le misure di
messa in sicurezza d’urgenza possono riguardare anche le fonti secondarie .
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5. Obblighi e responsabilità del proprietario non colpevole
Come visto, l’art. 311 individua i destinatari dell’obbligo di adottare le misu-
re di riparazione al verificarsi di un danno ambientale: gli operatori le cui attività
sono elencate nell’allegato 5, a prescindere dall’elemento soggettivo, e “chiunque
altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa grave”.
La norma non prevede una responsabilità del proprietario del sito che non
rientri né nel primo né nel secondo caso previsto dalla norma, ossia che non eser-
citi le attività elencate nell’allegato 5 o che non abbia causato il danno ambientale
con dolo o colpa grave.
L’art. 245, comma 2, poi, stabilisce a carico del proprietario o del gestore
dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del supera-
mento della concentrazione soglia di contaminazione due obblighi:
1)dare comunicazione agli enti ivi elencati;
2)adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 242.
(15) MISE, MISU e misure di prevenzione: l’incertezza delle nozioni mette a rischio il proprieta-
rio incolpevole in Ambiente e sviluppo, 2018, 6, 391.
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