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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
                           AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO



                      bonifica: “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquina-
               mento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti
               nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o infe-
               riore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”;
                      ripristino e ripristino ambientale: “gli interventi di riqualificazione ambienta-
               le e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o
               messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effet-
               tiva  e  definitiva  fruibilità  per  la  destinazione  d’uso  conforme  agli  strumenti
               urbanistici”.
                    Il titolo V Allegato 3 alla parte IV stabilisce che gli interventi di messa in
               sicurezza “sono finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti inquinanti,
               e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto
               con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti”. Ciò premesso, l’allegato
               tecnico specifica che possono essere adottate misure di messa in sicurezza d’ur-
               genza (MISU) “in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di
               una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione”.
                    Mentre la dottrina ritiene che le misure di messa in sicurezza d’emergenza
               e quelle di messa in sicurezza d’urgenza siano le medesime, con una differenza
               solo terminologica, la giurisprudenza ha circoscritto le misure di messa in sicu-
               rezza  d’emergenza  alle  fonti  primarie  d’inquinamento,  mentre  le  misure  di
               messa in sicurezza d’urgenza possono riguardare anche le fonti secondarie .
                                                                                       (15)

               5.  Obblighi e responsabilità del proprietario non colpevole
                    Come visto, l’art. 311 individua i destinatari dell’obbligo di adottare le misu-
               re di riparazione al verificarsi di un danno ambientale: gli operatori le cui attività
               sono elencate nell’allegato 5, a prescindere dall’elemento soggettivo, e “chiunque
               altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa grave”.
                    La norma non prevede una responsabilità del proprietario del sito che non
               rientri né nel primo né nel secondo caso previsto dalla norma, ossia che non eser-
               citi le attività elencate nell’allegato 5 o che non abbia causato il danno ambientale
               con dolo o colpa grave.
                    L’art. 245, comma 2, poi, stabilisce a carico del proprietario o del gestore
               dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del supera-
               mento della concentrazione soglia di contaminazione due obblighi:
                    1)dare comunicazione agli enti ivi elencati;
                    2)adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 242.

               (15)  MISE, MISU e misure di prevenzione: l’incertezza delle nozioni mette a rischio il proprieta-
                    rio incolpevole in Ambiente e sviluppo, 2018, 6, 391.

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