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AGRO ECO AMBIENTE




                  È stato così emanato l’art. 5-bis della legge n. 166 del 2009 che ha modi-
             ficato il citato art. 311 comma 2, richiedendo in via prioritaria l’effettivo ripri-
             stino o, in mancanza, le misure di riparazione complementare e compensativa
             così come delineate dalla Direttiva n. 2004/35/CE. Il risarcimento per equiva-
             lente pecuniario è contenuto nella seconda parte dell’art. 311, comma 2, il quale
             lo subordina al caso in cui le misure di riparazione siano state in tutto o in parte
             omesse,  impossibili  o  eccessivamente  onerose  ovvero  siano  state  attuate  in
             modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte .
                                                                   (11)
                  A  seguito  di  una  nuova  procedura  d’infrazione  da  parte  della
             Commissione europea, che contestava ancora una volta la presenza del risarci-
             mento del danno per equivalente, è stata emanata la legge n. 97 del 2013 che
             ridisegna la disciplina sul risarcimento del danno ambientale. In particolare il
             nuovo art. 311 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 elimina il risarcimento del
             danno per equivalente pecuniario e stabilisce l’adozione delle sole misure di
             riparazione di cui all’allegato 3 alla parte sesta al verificarsi di un danno ambien-
             tale.
                  Il risarcimento del danno ambientale, dunque, è previsto nella forma del
             risarcimento in forma specifica, come del resto intitola lo stesso art. 311. Un
             principio riconosciuto dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “ad oggi e
             con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non
             può in nessun caso essere risarcito «per equivalente» pecuniario, ma solo con le
             misure di riparazione e con i criteri enunciati negli allegati 3 e 4 al d.lgs. n.
             152/2006” .
                       (12)
                  L’ultimo periodo dell’art. 311, comma 2, contempla la possibilità di agire
             nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme
             relative alle attività necessarie a conseguire l’attuazione delle misure di ripara-
             zione solo nel caso in cui l’adozione di tali misure risulti in tutto o in parte
             omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e
             modalità prescritti. Tali somme non costituiscono un risarcimento per equiva-
             lente del danno ambientale, bensì rappresentano una rivalsa in caso di inadem-
             pimento degli obblighi riparatori .
                                            (13)

             (11)  Franco Bonelli, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo la legge n. 97/2013, in Ambiente e sviluppo,
                  2014, 5, 376.
             (12)  Cass. sent. 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass. sent. 6 maggio 2015, n. 9013.
             (13)  Dario Covucci, Il nuovo statuto del risarcimento del danno ambientale dopo la legge europea 2013, in
                  Danno e Resp., 2016, 6, 638, Solo in tal caso, quindi, il MATTM può eseguire le misure omesse, inesatte
                  o difformi - nel rispetto dei termini e delle modalità già in precedenza prescritte, ma disattese dall’obbligato
                  -, e avviare una nuova e distinta azione civile per ottenere dal responsabile il pagamento dei costi necessari
                  per le attività da realizzare (o il loro rimborso dei costi relativi alle attività già realizzate).

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