Page 142 - Rassegna 2023-4
P. 142
AGRO ECO AMBIENTE
È stato così emanato l’art. 5-bis della legge n. 166 del 2009 che ha modi-
ficato il citato art. 311 comma 2, richiedendo in via prioritaria l’effettivo ripri-
stino o, in mancanza, le misure di riparazione complementare e compensativa
così come delineate dalla Direttiva n. 2004/35/CE. Il risarcimento per equiva-
lente pecuniario è contenuto nella seconda parte dell’art. 311, comma 2, il quale
lo subordina al caso in cui le misure di riparazione siano state in tutto o in parte
omesse, impossibili o eccessivamente onerose ovvero siano state attuate in
modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte .
(11)
A seguito di una nuova procedura d’infrazione da parte della
Commissione europea, che contestava ancora una volta la presenza del risarci-
mento del danno per equivalente, è stata emanata la legge n. 97 del 2013 che
ridisegna la disciplina sul risarcimento del danno ambientale. In particolare il
nuovo art. 311 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 elimina il risarcimento del
danno per equivalente pecuniario e stabilisce l’adozione delle sole misure di
riparazione di cui all’allegato 3 alla parte sesta al verificarsi di un danno ambien-
tale.
Il risarcimento del danno ambientale, dunque, è previsto nella forma del
risarcimento in forma specifica, come del resto intitola lo stesso art. 311. Un
principio riconosciuto dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “ad oggi e
con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non
può in nessun caso essere risarcito «per equivalente» pecuniario, ma solo con le
misure di riparazione e con i criteri enunciati negli allegati 3 e 4 al d.lgs. n.
152/2006” .
(12)
L’ultimo periodo dell’art. 311, comma 2, contempla la possibilità di agire
nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme
relative alle attività necessarie a conseguire l’attuazione delle misure di ripara-
zione solo nel caso in cui l’adozione di tali misure risulti in tutto o in parte
omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e
modalità prescritti. Tali somme non costituiscono un risarcimento per equiva-
lente del danno ambientale, bensì rappresentano una rivalsa in caso di inadem-
pimento degli obblighi riparatori .
(13)
(11) Franco Bonelli, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo la legge n. 97/2013, in Ambiente e sviluppo,
2014, 5, 376.
(12) Cass. sent. 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass. sent. 6 maggio 2015, n. 9013.
(13) Dario Covucci, Il nuovo statuto del risarcimento del danno ambientale dopo la legge europea 2013, in
Danno e Resp., 2016, 6, 638, Solo in tal caso, quindi, il MATTM può eseguire le misure omesse, inesatte
o difformi - nel rispetto dei termini e delle modalità già in precedenza prescritte, ma disattese dall’obbligato
-, e avviare una nuova e distinta azione civile per ottenere dal responsabile il pagamento dei costi necessari
per le attività da realizzare (o il loro rimborso dei costi relativi alle attività già realizzate).
140