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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO
e) “da decenni la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno abbando-
nato (o comunque largamente contestato) il principio colpevolistico un tempo
posto a base della responsabilità civile ed hanno rilevato come tale principio sia
uno dei tanti «criteri di imputazione» del danno, al quale - in ragione del deter-
minante rilievo dei sopra richiamati principi comunitari, che tengono conto
delle esigenze di difesa dell’ambiente, della natura e della salute - si può aggiun-
gere quello secondo il quale il proprietario di un bene immobile (così come
risponde della rovina di un edificio o di un’altra costruzione quale custode del-
l’area, per gli artt. 2053 e 2051) risponde anche del danno (da inquinamento)
che il terreno continua a cagionare pur dopo il suo acquisto, in ragione degli
effetti lesivi permanenti derivanti dall’inquinamento (proprio quelli che giustifi-
cano le misure che devono trovare attuazione)”;
f) “in coerenza col fondamento stesso del principio «chi inquina paga», il
«chi» non andrebbe inteso solo come colui che con la propria condotta attiva
abbia posto in essere le attività inquinanti o abusato del territorio immettendo
o facendo immettere materiali inquinanti, ma anche colui che - con la propria
condotta omissiva o negligente - nulla faccia per ridurre o eliminare l’inquina-
mento causato dal terreno di cui è titolare”.
5.2. l’orientamento maggioritario
Un diverso orientamento della giurisprudenza nega l’obbligo per il pro-
prietario incolpevole di adottare misure di messa in sicurezza e bonifica. Anche
qui le argomentazioni sono ben riassunte dal Consiglio di Stato con ordinanza
del 25/09/2013 n. 21:
a)“una lettura del principio comunitario «chi inquina paga» secondo le
categorie tipiche del canone della responsabilità personale, con l’esclusione del
ricorso ad indici presuntivi o a forme più o meno accentuate di responsabilità
oggettiva”;
b)“l’indagine testuale delle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, interpre-
tate nel senso che delineano una precisa scansione nell’individuazione dei soggetti
di volta in volta chiamati ad adottare le misure di protezione e ripristino ambien-
tale, senza possibilità di individuare in modo diretto ed immediato in capo al pro-
prietario «incolpevole» alcuno degli obblighi di cui agli articoli 240 e seguenti, salvi
gli effetti dell’imposizione ex lege di particolari oneri reali e di privilegi speciali per
far fronte all’ipotesi di inadempimento da parte del soggetto responsabile”;
c)“il principio comunitario di precauzione non implicherebbe necessaria-
mente che il proprietario sia il destinatario «naturale» delle misure precauzionali
(…), in quanto nessuna disposizione comunitaria sembra consentire che il prin-
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