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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
                           AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO



                    e)  “da decenni la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno abbando-
               nato (o comunque largamente contestato) il principio colpevolistico un tempo
               posto a base della responsabilità civile ed hanno rilevato come tale principio sia
               uno dei tanti «criteri di imputazione» del danno, al quale - in ragione del deter-
               minante  rilievo  dei  sopra  richiamati  principi  comunitari,  che  tengono  conto
               delle esigenze di difesa dell’ambiente, della natura e della salute - si può aggiun-
               gere quello secondo il quale il proprietario di un bene immobile (così come
               risponde della rovina di un edificio o di un’altra costruzione quale custode del-
               l’area, per gli artt. 2053 e 2051) risponde anche del danno (da inquinamento)
               che il terreno continua a cagionare pur dopo il suo acquisto, in ragione degli
               effetti lesivi permanenti derivanti dall’inquinamento (proprio quelli che giustifi-
               cano le misure che devono trovare attuazione)”;
                    f) “in coerenza col fondamento stesso del principio «chi inquina paga», il
               «chi» non andrebbe inteso solo come colui che con la propria condotta attiva
               abbia posto in essere le attività inquinanti o abusato del territorio immettendo
               o facendo immettere materiali inquinanti, ma anche colui che - con la propria
               condotta omissiva o negligente - nulla faccia per ridurre o eliminare l’inquina-
               mento causato dal terreno di cui è titolare”.

               5.2. l’orientamento maggioritario
                    Un diverso orientamento della giurisprudenza nega l’obbligo per il pro-
               prietario incolpevole di adottare misure di messa in sicurezza e bonifica. Anche
               qui le argomentazioni sono ben riassunte dal Consiglio di Stato con ordinanza
               del 25/09/2013 n. 21:
                    a)“una lettura del principio comunitario «chi inquina paga» secondo le
               categorie tipiche del canone della responsabilità personale, con l’esclusione del
               ricorso ad indici presuntivi o a forme più o meno accentuate di responsabilità
               oggettiva”;
                    b)“l’indagine testuale delle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, interpre-
               tate nel senso che delineano una precisa scansione nell’individuazione dei soggetti
               di volta in volta chiamati ad adottare le misure di protezione e ripristino ambien-
               tale, senza possibilità di individuare in modo diretto ed immediato in capo al pro-
               prietario «incolpevole» alcuno degli obblighi di cui agli articoli 240 e seguenti, salvi
               gli effetti dell’imposizione ex lege di particolari oneri reali e di privilegi speciali per
               far fronte all’ipotesi di inadempimento da parte del soggetto responsabile”;
                    c)“il principio comunitario di precauzione non implicherebbe necessaria-
               mente che il proprietario sia il destinatario «naturale» delle misure precauzionali
               (…), in quanto nessuna disposizione comunitaria sembra consentire che il prin-


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