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AGRO ECO AMBIENTE
cipio «chi inquina paga» comporti l’addebito di una responsabilità per danno
ambientale quale mera conseguenza di un rapporto dominicale (…)”;
d)“le ipotesi di responsabilità oggettiva per danno ambientale costituirebbero un
numerus clausus, tendenzialmente inestensibile in via interpretativa e applicativa (…)”;
e)“gli obblighi di protezione e di custodia non rileverebbero quando (…) l’in-
quinamento risalga a un periodo in cui le aree erano di proprietà di altri soggetti”.
Nel dibattito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza
C-534/13 del 4 marzo 2015, secondo la quale “la direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve
essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (…) la
quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contami-
nazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non con-
sente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzio-
ne e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contamina-
zione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi
effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, deter-
minato dopo l’esecuzione di tali interventi”. La Corte di Giustizia precisa che
“l’articolo 16 della direttiva 2004/35 prevede, conformemente all’articolo 193
TFUE, la facoltà per gli Stati membri di mantenere e adottare disposizioni più
severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, compresa,
in particolare, l’individuazione di altri soggetti responsabili, a condizione che tali
misure siano compatibili con i Trattati”, aprendo dunque ad una normativa
nazionale che possa includere una responsabilità del proprietario incolpevole.
5.3. La messa in sicurezza d’emergenza come misura di prevenzione
Il dibattito non è cessato, anche se l’orientamento ancora prevalente tende
a disconoscere una responsabilità del proprietario incolpevole nell’ordinamento
nazionale .
(17)
(17) Cons. Stato, Sezione Quinta, Sent., (ud. 13 gennaio 2022), 7 marzo 2022, n. 1630: Dalle dispo-
sizioni contenute nel d.lgs. n. 22 del 1997, successivamente traslate nel d.lgs. n. 152 del 2006, possono dun-
que ricavarsi i seguenti principi: Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gra-
vano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno
sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento; ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non prov-
veda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari
sono adottati dalla pubblica amministrazione competente; le spese sostenute per effettuare tali interventi
potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità
di accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del
medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che rispon-
derà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi; a garanzia del
diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.
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