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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
                           AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO



               provincia ed al comune territorialmente competenti, e poi di attuare le misure
               di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242.
                    Due obblighi che i supremi giudici ritengono avere portata differente: “per
               il primo obbligo, il codice è coerente con la considerazione istruttoria e notiziale
               che deve curare l’autorità competente secondo l’art. 6, comma 4, Direttiva, aven-
               do a mente le persone sul cui terreno si dovrebbero effettuare le misure di ripa-
               razione; per il secondo obbligo, si tratta di un rinvio, in realtà, ad un sistema
               organizzativo (procedure operative ed amministrative) contemplanti innanzitut-
               to e quale soggetto destinatario diretto il ben diverso responsabile dell’inquina-
               mento, tenuto in modo più stringente e sempre, ai sensi dell’art. 242, e già nelle
               prime ventiquattro ore, alle misure necessarie di prevenzione e poi in prosieguo
               ad altri interventi”. Insomma il secondo obbligo stabilito dal legislatore è solo un
               richiamo “ad una procedura (dettata primariamente per altra tipologia soggetti-
               va)” e “non innova, quanto al proprietario incolpevole, le misure che potrebbero
               essergli imposte, perché viene mantenuta per questi la formula delle misure di
               prevenzione”.
                    L’art. 245, allora, non aggiunge ulteriori obblighi in capo al proprietario
               non colpevole, oltre all’adozione di misure di prevenzione, e tantomeno con-
               templa interventi di messa in sicurezza. La Corte di Cassazione a questo punto
               trova  la  strada  spianata  per  risolvere  la  questione  della  riconducibilità  degli
               interventi di messa in sicurezza tra le misure di prevenzione.
                    Continuando proprio nell’analisi dell’art. 245, i giudici affermano che que-
               sto “non vanifica la analitica distinzione - valevole proprio ai fini dell’applica-
               zione dell’intero titolo V - ospitata, quanto alle varie misure, dal precedente art.
               240, che definisce le misure di prevenzione (lett. i), riparazione (lett. l), messa in
               sicurezza d’emergenza (lett. m) e poi operativa (lett. n) e permanente (lett. o)”.
                    La messa in sicurezza d’emergenza (MISE) “si definisce come ogni inter-
               vento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di
               emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di
               qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di conta-
               minazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuo-
               verle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
               operativa o permanente (lett. m), art. 240, comma 1, cod. amb.)”. Le misure di
               prevenzione sono invece le iniziative intraprese “per contrastare un evento, un
               atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per
               l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un
               danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di
               impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”.


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