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AGRO ECO AMBIENTE
nei casi di fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabi-
li; ne discende l’insussistenza di una comunanza operativa fra il regime di
responsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. e quello per
cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., mentre la nozione di attività pericolosa
dell’art. 2050 c.c. appare piuttosto trasfigurata nel codice, per altri fini, nella
nozione di attività professionale di cui all’art. 298bis”.
Insomma la Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che “l’illecito
ecologico” è tutelato mediante un sistema normativo autonomo, che risulta
“slegato dal sistema regolativo dell’illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043
e s. c.c.”. Tale principio va oltre la sola inapplicabilità degli artt. 2050 e 2051 del
codice civile, ma sembra assumere una portata più ampia. Invero viene ora
messa in discussione tutta quella giurisprudenza che tende a circoscrivere il
danno all’ambiente nell’ambito delle regole dettate dall’art. 2043. Le Sezioni
Unite invece ritengono non più attuale una simile operazione, elevando la disci-
plina ambientale a regime alternativo, considerata la “minuta descrizione tanto
del regime di responsabilità quanto dei soggetti (…) e soprattutto del perimetro
di applicazione della disciplina”.
7. Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambientale
Sono state ampiamente descritte le diverse misure preventive e/o ripristina-
torie che Codice dell’Ambiente mette a disposizione per fronteggiare un danno
ambientale già verificato o anche solo il pericolo che questo possa verificarsi.
Ci si chiede se gli interventi previsti dalla normativa ambientale rappresen-
tino un numerus clausus, oppure vi è lo spazio ad ulteriori misure, qualora l’ado-
zione sia resa necessaria dalla inadeguatezza dei mezzi “ordinari” a fronteggiare
una situazione di emergenza. In particolare si pone la questione circa la possi-
bilità per le ordinanze di necessità ed urgenza di avere come contenuto la rimo-
zione dei rifiuti.
Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 2208 del 2 marzo
2023, ha dato risposta positiva, affermando che “com’è noto le ordinanze di
necessità ed urgenza presuppongono in generale, per costante giurisprudenza,
che ci si trovi di fronte ad una situazione di pericolo non fronteggiabile con
mezzi ordinari (…). Per quanto poi riguarda più specificamente il caso di specie,
l’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi
tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare
dai rimedi previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di abbandono di rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati, essendo del tutto possibile che nel caso concreto que-
sti rimedi risultino inadeguati”.
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