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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO
La pronuncia dei giudici amministrativi presuppone una importante
distinzione. Le ordinanze di necessità e urgenza possono essere emanate solo
in presenza dei presupposti legislativamente previsti, ed in particolare quando
si verifica una situazione di pericolo non altrimenti fronteggiabile con mezzi
ordinari. Ciò significa che le misure di prevenzione e ripristino devono essere
attuate in via prioritaria, e solo quando tali misure risultino inadeguate vi è lo
spazio per l’adozione delle ordinanze di necessità e urgenza, in presenza di una
situazione di pericolo. Con la conseguenza che l’ambito di applicazione delle
due tipologie di misure è nettamente distinto .
(21)
In altri termini l’autorità competente non ha un potere discrezionale di
scelta tra misure ordinarie e ordinanze di necessità ed urgenza, ma deve valutare
la situazione che si è verificata in concreto, ancorando ad essa gli interventi rite-
nuti idonei ad evitare il pericolo di danno all’ambiente. Non solo ma i diversi
provvedimenti possono addirittura coesistere, laddove si verifichino i rispettivi
presupposti .
(22)
Constatata l’ammissibilità dell’adozione di ordinanze di necessità e urgen-
za in materia ambientale, rimane da chiarire se tali ordinanze possano essere
emanate nei confronti del proprietario del sito non colpevole.
La risposta discende dalle considerazioni svolte. Le ordinanze di necessità
ed urgenza possono contenere misure non previste dagli ordinari mezzi di
intervento delineati dal codice dell’ambiente. La sostanziale atipicità delle ordi-
nanze di necessità ed urgenza si riflette anche sui destinatari, che possono così
essere anche i proprietari del sito non colpevoli, in quanto hanno la diretta
disponibilità del sito .
(23)
Secondo il TAR Abruzzo, sentenza del 12 gennaio 2021, n. 11, “le ordi-
nanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL prescindono dall’accertamento
della responsabilità del destinatario nella creazione della situazione fonte di
pericolo, atteso che è sufficiente che il destinatario stesso abbia la disponibilità
del bene per poter intervenire su di esso al fine di realizzare le attività per eli-
minare il pericolo stesso”.
(21) Ved. anche TAR Campania Napoli, Sezione Quinta, Sent., (ud. 16 aprile 2019), 5 giugno 2019,
n. 3041.
(22) Cons. Stato Sezione Quarta, Sent., (ud. 27 gennaio 2022), 14 marzo 2022, n. 1763: “la prima
questione esaminata da questo Consiglio ha riguardato un provvedimento adottato dalla Provincia nell’eser-
cizio dei poteri riconosciuti all’Amministrazione dal d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di bonifica dei siti
inquinati; la questione all’esame del Consiglio, in questo processo, ha ad oggetto un provvedimento adottato
dal Comune nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 50 e 54 del d.lgs. 31 marzo 2000, n. 267, in pre-
senza di una condizione di rischio sanitario. Si tratta di due provvedimenti diversi che rendono diverso il rap-
porto giuridico di diritto pubblico dedotto nel presente giudizio”.
(23) Cons. Stato Sezione Quarta, Sent., (ud. 16 dicembre 2021), 23 dicembre 2021, n. 8546.
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