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AGRO ECO AMBIENTE




                  Anche la responsabilità del proprietario per abbandono di rifiuti ex art.
             192 del D.Lgs. 152/2006 necessita dell’elemento soggettivo del dolo o della
             colpa .
                  (16)
                  La questione che si è posta riguarda la possibilità di configurare in capo al
             proprietario del sito, anche non colpevole, gli obblighi di messa in sicurezza e
             bonifica dell’area.

             5.1. l’orientamento minoritario
                  Un  primo  orientamento  giurisprudenziale  fornisce  risposta  positiva  in
             base a diversi argomenti, così come riportati dal Consiglio di Stato con ordinan-
             za del 25 settembre 2013, n. 21:
                  a)“la valorizzazione del dato testuale sul coinvolgimento (…) del proprie-
             tario nell’adozione delle misure di cui agli articoli 240 e segg.”;
                  b)“la lettura dei principi comunitari di precauzione, dell’azione preventiva
             e del «chi inquina paga», sulla base dell’esigenza che le conseguenze dell’inqui-
             namento (a seguito delle alienazione tra privati delle aree) ricadano sulla collet-
             tività”;
                  c)“la sussistenza di specifici doveri di protezione e custodia ricadenti sul
             proprietario  dell’area  (…),  a  prescindere  dal  suo  coinvolgimento  diretto  ed
             immediato nella determinazione del fenomeno di contaminazione”;
                  d)“la sottolineatura della particolare posizione del proprietario, il cui coin-
             volgimento nei più volte richiamati obblighi sarebbe svincolato da qualunque
             profilo di colpa, essendo qualificabile quale responsabilità «da posizione», deri-
             vante in ultima analisi:
                  i)  dalla mera relazione con la res;
                  ii) per di più dall’esistenza di un onere reale sul sito (di fonte normativa);
                  iii) dall’essere (o dall’essere stato) in condizione di realizzare ogni misura
             utile ad impedire il verificarsi del danno ambientale” (…);


             (16)  T.A.R. Toscana sentenza n. 270 del 13 marzo 2023 Si può dunque affermare con sicurezza che l’art.
                  192 d.lgs. n. 152 del 2006 citato presuppone, di norma, una responsabilità quantomeno a titolo di colpa sia
                  per l’autore della condotta di deposito e abbandono di rifiuti, sia per il proprietario del terreno. Il comma 3 di
                  tale articolo infatti dispone che «…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimo-
                  zione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
                  proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia impu-
                  tabile a titolo di dolo o colpa...». Peraltro, il fatto che il terzo comma dell’art. 192 richieda espressamente che
                  la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti
                  reali, non significa che per gli altri responsabili l’elemento soggettivo non sia richiesto, ma solo che per il pro-
                  prietario che non ha commesso materialmente l’illecito, il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente
                  psicologico. Piuttosto, l’art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divie-
                  to, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell’illiceità dell’azione commessa, e
                  in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell’oggetto depositato o sparso.

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