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AGRO ECO AMBIENTE
Anche la responsabilità del proprietario per abbandono di rifiuti ex art.
192 del D.Lgs. 152/2006 necessita dell’elemento soggettivo del dolo o della
colpa .
(16)
La questione che si è posta riguarda la possibilità di configurare in capo al
proprietario del sito, anche non colpevole, gli obblighi di messa in sicurezza e
bonifica dell’area.
5.1. l’orientamento minoritario
Un primo orientamento giurisprudenziale fornisce risposta positiva in
base a diversi argomenti, così come riportati dal Consiglio di Stato con ordinan-
za del 25 settembre 2013, n. 21:
a)“la valorizzazione del dato testuale sul coinvolgimento (…) del proprie-
tario nell’adozione delle misure di cui agli articoli 240 e segg.”;
b)“la lettura dei principi comunitari di precauzione, dell’azione preventiva
e del «chi inquina paga», sulla base dell’esigenza che le conseguenze dell’inqui-
namento (a seguito delle alienazione tra privati delle aree) ricadano sulla collet-
tività”;
c)“la sussistenza di specifici doveri di protezione e custodia ricadenti sul
proprietario dell’area (…), a prescindere dal suo coinvolgimento diretto ed
immediato nella determinazione del fenomeno di contaminazione”;
d)“la sottolineatura della particolare posizione del proprietario, il cui coin-
volgimento nei più volte richiamati obblighi sarebbe svincolato da qualunque
profilo di colpa, essendo qualificabile quale responsabilità «da posizione», deri-
vante in ultima analisi:
i) dalla mera relazione con la res;
ii) per di più dall’esistenza di un onere reale sul sito (di fonte normativa);
iii) dall’essere (o dall’essere stato) in condizione di realizzare ogni misura
utile ad impedire il verificarsi del danno ambientale” (…);
(16) T.A.R. Toscana sentenza n. 270 del 13 marzo 2023 Si può dunque affermare con sicurezza che l’art.
192 d.lgs. n. 152 del 2006 citato presuppone, di norma, una responsabilità quantomeno a titolo di colpa sia
per l’autore della condotta di deposito e abbandono di rifiuti, sia per il proprietario del terreno. Il comma 3 di
tale articolo infatti dispone che «…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimo-
zione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia impu-
tabile a titolo di dolo o colpa...». Peraltro, il fatto che il terzo comma dell’art. 192 richieda espressamente che
la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti
reali, non significa che per gli altri responsabili l’elemento soggettivo non sia richiesto, ma solo che per il pro-
prietario che non ha commesso materialmente l’illecito, il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente
psicologico. Piuttosto, l’art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divie-
to, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell’illiceità dell’azione commessa, e
in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell’oggetto depositato o sparso.
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