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AGRO ECO AMBIENTE




             4.1. Le misure di intervento nei siti contaminati o potenzialmente contaminati
                  Il Codice dell’Ambiente, agli artt. 239 e ss., delinea una disciplina partico-
             lare in merito alle misure da adottare nei riguardi dei siti contaminati (o poten-
             zialmente contaminati), ossia i siti nei quali “i valori delle concentrazioni soglia
             di rischio (CSR) (…) risultano superati”.
                  L’art. 240, comma 1, del d.lgs. 152 distingue le seguenti misure:
                    misure di prevenzione: “le iniziative per contrastare un evento, un atto o
             un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’am-
             biente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno
             sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire
             o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”;
                    misure di riparazione: “qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui
             misure  di  attenuazione  o  provvisorie  dirette  a  riparare,  risanare  o  sostituire
             risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa
             equivalente a tali risorse o servizi”;
                    messa in sicurezza d’emergenza (MISE): “ogni intervento immediato o a
             breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla let-
             tera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a
             contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il
             contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali
             ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanen-
             te”;
                    messa in sicurezza operativa (MISO): “l’insieme degli interventi eseguiti in
             un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza
             per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicu-
             rezza  permanente  o  bonifica  da  realizzarsi  alla  cessazione  dell’attività.  Essi
             comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da
             mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa
             in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione
             all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere
             predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verifica-
             re l’efficacia delle soluzioni adottate”;
                     messa in sicurezza permanente: “l’insieme degli interventi atti a isolare
             in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circo-
             stanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone
             e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e
             controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbani-
             stici”;

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