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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE TRA RISARCIMENTO DEL DANNO
AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CONTAMINATO
Vero è che l’art. 311, comma 1, contiene un riferimento al risarcimento
per equivalente patrimoniale, ma si predilige una lettura sistematica della
norma, tesa ad individuare nella sola forma specifica il risarcimento del danno
ambientale .
(14)
4. Le misure di prevenzione, di messa in sicurezza e riparatorie
Il codice dell’ambiente prevede misure volte alla prevenzione e messa in
sicurezza. L’art. 304 comma 2 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che, nel caso in cui
il danno ambientale non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminen-
te che si verifichi, l’“operatore” interessato adotta le necessarie misure di pre-
venzione e messa in sicurezza entro le ventiquattro ore e a proprie spese. A tale
obbligo il comma 2 dell’articolo in parola aggiunge la comunicazione, che l’ope-
ratore deve effettuare agli organi ivi elencati, contenente le informazioni relative
a tutti gli aspetti pertinenti della situazione. Le misure di riparazione stabilite
dall’allegato 3 alla parte sesta del d.lgs. 152/2006 sono le seguenti:
la riparazione «primaria», ossia “qualsiasi misura di riparazione che riporta
le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie”;
la riparazione «complementare», ovvero “qualsiasi misura di riparazione
intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato
ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati”;
la riparazione «compensativa», da intendersi come “qualsiasi azione intra-
presa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla
data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia
prodotto un effetto completo”.
(14) Arcangelo Giuseppe Annunziata, Il nuovo sistema di riparazione del danno ambientale alla luce della
l. 6 agosto 2013, n. 97: obbligatorietà del risarcimento in forma specifica e nuovo «antropocentrismo dei dove-
ri», in Contratto e Impr., 2015, 1, 133 “Sebbene il nuovo sistema risarcitorio sia ormai di tipo esclusiva-
mente riparatorio-ripristinatorio, il riferimento al risarcimento per equivalente continua a permanere nell’art.
311, comma 1°, ove si riconosce tutt’ora al Ministero la possibilità di agire giudizialmente per ottenere il
risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.
Sembrerebbe trattarsi di una svista da parte del legislatore, dovendosi interpretare sistematicamente la dispo-
sizione alla luce della nuova formulazione dell’art. 311, comma 2, primo e ultimo periodo. Riconoscere, infat-
ti, al Ministero la possibilità di poter procedere al risarcimento per equivalente, in via sostitutiva rispetto al
risarcimento in forma specifica, significherebbe svuotare di contenuto il recente intervento normativo, esponen-
do il nostro Paese ad una nuova procedura di infrazione. Del resto, come si è detto, l’art. 25, comma 2, l.
n. 97/2013, è chiaro nell’affermare che la riparazione del danno «deve avvenire» nel rispetto dei principi e
dei criteri stabiliti nel titolo II e nell’all. 3 della parte sesta, ove occorra anche mediante l’esperimento dei pro-
cedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno le risorse necessarie a coprire i costi
relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto. La formulazione della
disposizione conferma l’obbligatorietà del ripristino ed esclude il ricorso al risarcimento per equivalente in via
sostitutiva. Occorre dunque prediligere una interpretazione sistematica e assiologica dell’art. 311, comma 1,
tesa ad affermare l’esclusività della tutela ripristinatoria nel rispetto del pluralismo delle fonti e del primato
del diritto europeo su quello nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1°, Cost.
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