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AGRO ECO AMBIENTE




                  Si delinea, invece, il carattere pluralistico del sistema di responsabilità aqui-
             liana, nel quale convivono norme che prevedono una responsabilità per colpa
             con norme che delineano sistemi alternativi di imputazione, a seconda della
             funzione preventiva-sanzionatoria o compensativa-riparatoria cui assolvono .
                                                                                      (5)
                  Ciò  detto,  va  chiarito  quale  sia  il  sistema  delineato  dal  Codice
             dell’Ambiente, ossia se le norme sul danno ambientale prevedano una respon-
             sabilità soggettiva oppure oggettiva.
                  Il  g.lgs.  152  del  2006  non  prevede  un  sistema  unitario  di  imputazione,
             bensì plurimo. Invero l’art. 298-ter comma 2  distingue il danno ambientale
                                                         (6)
             causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla parte sesta
             e qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle citate attività, dal
             danno ambientale causato da attività diverse da quelle ricomprese nel citato alle-
             gato e qualsiasi minaccia imminente di danno derivante da tali attività.
                  Nel secondo caso il danno che rileva (o la minaccia imminente di danno)
             è  solo  quello  causato  da  un  comportamento  doloso  o  colposo.  L’art.  311
             comma 2 fissa poi l’obbligo dell’adozione delle misure riparatorie di cui all’alle-
             gato 3, al verificarsi di un danno ambientale, nei confronti degli operatori le cui
             attività sono elencate nell’allegato 5, e nei confronti di chiunque altro cagioni un
             danno ambientale con dolo o colpa grave.
                  In altri termini le norme prevedono una responsabilità che prescinde dalla
             colpa quando il danno ambientale è causato da una delle attività professionali
             previste dall’allegato 5 alla parte sesta, e una responsabilità soggettiva nel caso
             in cui “chiunque altro” cagioni il danno ambientale.
                  Non vi è un’unica fattispecie di responsabilità per danno ambientale, bensì
             una diversificazione di imputazioni a seconda di chi causa il danno:
                    oggettiva per coloro i quali esercitano un’attività ricompresa nell’allegato 5
             della parte sesta;
                    soggettiva per “chiunque altro”.
                  Non un modello generale di responsabilità, dunque, ma differenti regimi
             applicabili alle diverse attività .
                                         (7)

             (5)   Caringella Francesco, Buffoni Luca, Manuale di Diritto Civile, cit., La clausola generale di cui
                  all’art. 2043 fondata sulla colpa assolve ad una funzione preventivo sanzionatoria (…) oltre che al primario
                  scopo di riparare il danno ingiusto patito dalla vittima. Le speciali prescrizioni di cui agli artt. 2047 ss. c.c.
                  al pari delle regole dettate analoghe dettate dalle leggi extracodicistiche che rinunciano o attenuano il profilo
                  della necessità della colpa (…) assolvono ad un ruolo prevalentemente compensativo-riparatorio (…).
             (6)   Introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. a) della legge 8 agosto 2013, n. 97.
             (7)   Contra Francesca Degl’Innocenti, i criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale,
                  in Contratto e Impr., 2013, 3, 741, Abbiamo già chiarito come l’art. 311, disposizione in cui viene codi-
                  ficata la norma sulla responsabilità ambientale, introduca una responsabilità per colpa che si configura come
                  generica, poiché si riferisce a «chiunque» commetta un illecito ambientale.

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