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PROCESSO PENALE: SEMPRE PIÙ ASISTEMATICO
Pur nella consapevolezza delle infinite (sic!) variabili che si possono pro-
spettare, qualche punto fermo (relativamente fermo) può essere prospettato.
Nel rito a citazione diretta, ipotizzando la riforma Nordio, con l’elimina-
zione della legittimazione del p.m. ad appellare le sentenze di proscioglimento
di cui agli artt. 550, comma 1 e 2, c.p.p., la possibilità di un esito negativo per
l’imputato appare problematico. Il ricorso in Cassazione, se non dovese -
appunto - confermare il proscioglimento, annullerebbe con rinvio la sentenza
di proscioglimento con recupero del tempo dell’impugnazione (un anno) e il
ridecorso della prescrizione ab initio.
Più complesse le questioni in tema di giudizio abbreviato.
Se con riferimento all’abbreviato del rito monocratico relativamente ai
reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, c.pp., dovrebbe essere prima sciolto il nodo
dell’inappellabilità - per effetto del d.d.l. Nordio - con conseguente conferma
di quanto appena detto - le questioni sono più problematiche in caso di rito
abbreviato definito nell’udienza preliminare.
Va sottolineato che in caso di rito abbreviato i tempi, in linea generale,
sono più stretti, in considerazione che sono ridotti, con il rito contratto, i tempi
del giudizio di primo grado.
Considerazioni analoghe possono essere sviluppate in relazione alle sen-
tenze di patteggiamento stante la loro inappellabilità e la previsione circoscritta
della loro ricorribilità.
Quanto al rito ordinario, i contrapposti esiti del giudizio di prima istanza
si riverbereranno sulle contrapposte aspettative dei tempi della celebrazione dei
giudizi di impugnazione.
Restano naturalmente da considerare le ricadute dell’annullamento con
rinvio che di fatto fanno ripartire, con diversità tra annullamento della sentenza
di primo grado o d’appello, i tempi della prescrizione.
Appare evidente che la riforma indurrà gli uffici giudiziari ed in particolare
i capi degli uffici ad una rimodulazione delle priorità di svolgimento dei giudizi,
soprattutto di appello, dovendosi ribadire, sullo schema della improcedibilità,
che dovrebbero essere ridotte le dichiarazioni di prescrizione davanti al
Supremo Collegio, con il possibile limite determinato dallo sforamento del giu-
dizio d’appello.
È naturalmente abrogata la disciplina della improcedibilità (cosiddetta pre-
scrizione del processo) art. 344-bis c.p.p. e le norme ad essa collegate introdotte
dalla riforma Cartabia.
Il sistema processuale italiano continua a non prevedere la prescrizione
dell’azione.
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