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PROCESSO PENALE: SEMPRE PIÙ ASISTEMATICO




                    Pur nella consapevolezza delle infinite (sic!) variabili che si possono pro-
               spettare, qualche punto fermo (relativamente fermo) può essere prospettato.
                    Nel rito a citazione diretta, ipotizzando la riforma Nordio, con l’elimina-
               zione della legittimazione del p.m. ad appellare le sentenze di proscioglimento
               di cui agli artt. 550, comma 1 e 2, c.p.p., la possibilità di un esito negativo per
               l’imputato  appare  problematico.  Il  ricorso  in  Cassazione,  se  non  dovese  -
               appunto - confermare il proscioglimento, annullerebbe con rinvio la sentenza
               di proscioglimento con recupero del tempo dell’impugnazione (un anno) e il
               ridecorso della prescrizione ab initio.
                    Più complesse le questioni in tema di giudizio abbreviato.
                    Se  con  riferimento  all’abbreviato  del  rito  monocratico  relativamente  ai
               reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, c.pp., dovrebbe essere prima sciolto il nodo
               dell’inappellabilità - per effetto del d.d.l. Nordio - con conseguente conferma
               di quanto appena detto - le questioni sono più problematiche in caso di rito
               abbreviato definito nell’udienza preliminare.
                    Va sottolineato che in caso di rito abbreviato i tempi, in linea generale,
               sono più stretti, in considerazione che sono ridotti, con il rito contratto, i tempi
               del giudizio di primo grado.
                    Considerazioni analoghe possono essere sviluppate in relazione alle sen-
               tenze di patteggiamento stante la loro inappellabilità e la previsione circoscritta
               della loro ricorribilità.
                    Quanto al rito ordinario, i contrapposti esiti del giudizio di prima istanza
               si riverbereranno sulle contrapposte aspettative dei tempi della celebrazione dei
               giudizi di impugnazione.
                    Restano  naturalmente  da  considerare  le  ricadute  dell’annullamento  con
               rinvio che di fatto fanno ripartire, con diversità tra annullamento della sentenza
               di primo grado o d’appello, i tempi della prescrizione.
                    Appare evidente che la riforma indurrà gli uffici giudiziari ed in particolare
               i capi degli uffici ad una rimodulazione delle priorità di svolgimento dei giudizi,
               soprattutto di appello, dovendosi ribadire, sullo schema della improcedibilità,
               che  dovrebbero  essere  ridotte  le  dichiarazioni  di  prescrizione  davanti  al
               Supremo Collegio, con il possibile limite determinato dallo sforamento del giu-
               dizio d’appello.
                    È naturalmente abrogata la disciplina della improcedibilità (cosiddetta pre-
               scrizione del processo) art. 344-bis c.p.p. e le norme ad essa collegate introdotte
               dalla riforma Cartabia.
                    Il sistema processuale italiano continua a non prevedere la prescrizione
               dell’azione.


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