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DOTTRINA
Un secondo tema riguarda più strettamente quelli che potremmo definire
i percorsi processuali con differenziazione dei contenuti delle decisioni nel con-
testo, da un lato, di un sempre più ricco panorama sanzionatorio (pene princi-
pali, pene sostitutive, pene accessorie, ricadute amministrative, confische, ...) e,
dall’altro, di percorsi differenziati che il legislatore offre alla scelta delle parti ed
al giudice per definire i contenuti della decisione, nei diversi percorsi processuali
che possono essere stati attivati.
Sotto questo profilo, il processo penale sembra aver perso un “centro di
gravità” e di elaborazione sistematica, dove l’esito del processo si sparpaglia in
un insieme sempre più ricco di rivoli casisticamente definitori anche all’interno
degli stessi percorsi decisori, con scelte connesse a non sempre coerenti opzioni
legislative, dove si intrecciano strategie processuali soggettivamente differenzia-
te, perché - pur nei termini di legge - sono connesse a scelte, non necessaria-
mente motivate, individuali, non sindacabili nel merito, pur nella necessaria
verifica della consapevolezza della scelta.
In questo contesto articolato, casistico e frastagliato che interseca, certa-
mente in misura accentuata, la criminalità medio bassa - con qualche parziale
incursione in quella più grave, dove si evidenziano non casualmente, precise
esclusioni - si inserisce ora anche l’ennesima riforma della prescrizione.
Com’è noto, la prescrizione, a differenza dell’estinzione del reato per
amnistia, ha il limite di differenziare, per varie ragioni connesse allo sviluppo del
tempo, le posizioni soggettive.
Altrettanto noto, che in tal modo con superamento delle ultime riforme
(Bonafede e Cartabia) è abrogata la disciplina della improcedibilità (art. 344-bis,
c.p.p.) e il blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado.
Per una migliore comprensione di quanto si dirà, appare opportuno
riprodurre il testo - nel suo nucleo centrale - della riforma che ora dovrà
passare al vaglio delle Aule parlamentari (l’accordo “politico” fa ipotizzare
la sua approvazione, anche per effetto di una sintesi condivisa rispetto alle
diverse posizioni che si contrapponevano): “L’aspetto principale della rifor-
ma è la previsione di una sospensione della prescrizione per ventiquattro
mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per dodici mesi dopo
la conferma della condanna in appello. Se la sentenza di impugnazione non
interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola
anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo
proscioglimento o di annullamento della sentenza di condanna in Appello
o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini
della prescrizione”.
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