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DOTTRINA




                  Un secondo tema riguarda più strettamente quelli che potremmo definire
             i percorsi processuali con differenziazione dei contenuti delle decisioni nel con-
             testo, da un lato, di un sempre più ricco panorama sanzionatorio (pene princi-
             pali, pene sostitutive, pene accessorie, ricadute amministrative, confische, ...) e,
             dall’altro, di percorsi differenziati che il legislatore offre alla scelta delle parti ed
             al giudice per definire i contenuti della decisione, nei diversi percorsi processuali
             che possono essere stati attivati.
                  Sotto questo profilo, il processo penale sembra aver perso un “centro di
             gravità” e di elaborazione sistematica, dove l’esito del processo si sparpaglia in
             un insieme sempre più ricco di rivoli casisticamente definitori anche all’interno
             degli stessi percorsi decisori, con scelte connesse a non sempre coerenti opzioni
             legislative, dove si intrecciano strategie processuali soggettivamente differenzia-
             te, perché - pur nei termini di legge - sono connesse a scelte, non necessaria-
             mente  motivate,  individuali,  non  sindacabili  nel  merito,  pur  nella  necessaria
             verifica della consapevolezza della scelta.
                  In questo contesto articolato, casistico e frastagliato che interseca, certa-
             mente in misura accentuata, la criminalità medio bassa - con qualche parziale
             incursione in quella più grave, dove si evidenziano non casualmente, precise
             esclusioni - si inserisce ora anche l’ennesima riforma della prescrizione.
                  Com’è  noto,  la  prescrizione,  a  differenza  dell’estinzione  del  reato  per
             amnistia, ha il limite di differenziare, per varie ragioni connesse allo sviluppo del
             tempo, le posizioni soggettive.
                  Altrettanto noto, che in tal modo con superamento delle ultime riforme
             (Bonafede e Cartabia) è abrogata la disciplina della improcedibilità (art. 344-bis,
             c.p.p.) e il blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado.
                  Per una migliore comprensione di quanto si dirà, appare opportuno
             riprodurre il testo - nel suo nucleo centrale - della riforma che ora dovrà
             passare al vaglio delle Aule parlamentari (l’accordo “politico” fa ipotizzare
             la sua approvazione, anche per effetto di una sintesi condivisa rispetto alle
             diverse posizioni che si contrapponevano): “L’aspetto principale della rifor-
             ma è la previsione di una sospensione della prescrizione per ventiquattro
             mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per dodici mesi dopo
             la conferma della condanna in appello. Se la sentenza di impugnazione non
             interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola
             anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo
             proscioglimento o di annullamento della sentenza di condanna in Appello
             o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini
             della prescrizione”.

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