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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST
Tali stringenti presupposti applicativi rendono quindi il campo di operati-
vità dei due strumenti solo parzialmente sovrapponibile nel contesto del sistema
antimafia. La legislazione antimafia attuale prevede un ampio complesso di stru-
menti normativi volti a contrastare le infiltrazioni mafiose nell’economia, la cui
applicazione può e deve anche prescindere dalle previsioni e dalle logiche stret-
tamente penalistiche, poiché qui l’intervento è chiaramente funzionale ad antici-
pare l’intervento delle autorità in situazioni di fatto nelle quali la differenza tra
contiguità compiacente e contiguità soggiacente è pressoché irrilevante.
Si valuti all’uopo l’Informazione antimafia, per il cui rilascio il Prefetto
competente deve attestare la “sussistenza o meno di eventuali tentativi di infil-
trazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o
imprese interessate”. L’obbligo di acquisire la documentazione antimafia, in par-
ticolare, viene previsto per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli
enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, i concessionari di
opere pubbliche, nonché per le stazioni uniche appaltanti e per i contraenti
generali. Tutti questi soggetti che, secondo l’art. 83 del d.lgs. 159 del 2011, devo-
no acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o auto-
rizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici”
qualora si superino le soglie di valore indicate dalla legge.
Il Codice antimafia mantiene la previgente distinzione fra comunicazione
antimafia ed informazione antimafia: la prima attesta la sussistenza o meno di
cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67, derivanti dal-
l’adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna - anche non defi-
nitive ma confermate in grado di appello - per talune tipologie di reati partico-
larmente gravi, connessi all’attività della criminalità organizzata, indicati nell’art.
51, comma 3-bis, c.p.p. L’informazione antimafia, invece, comprende anche l’at-
testazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione.
La disciplina sull’informazione antimafia, al pari della misura dell’ammini-
strazione giudiziaria ex art. 34 del Codice antimafia e delle norme sulla respon-
sabilità da reato degli enti, può interessare aziende sostanzialmente sane che
occasionalmente possono essere infiltrate dalla mafia.
Tanto, con il presupposto integrato da elementi di carattere indiziario sul
tentativo di condizionamento mafioso che possono giustificare, nel caso di infor-
mazione interdittiva, l’inibizione dei rapporti contrattuali con la pubblica ammi-
nistrazione e, nell’ipotesi dell’art. 34 del Codice antimafia, l’interruzione tempo-
ranea dell’autonomia gestionale dell’impresa e l’assoggettamento al controllo giu-
diziario.
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