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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST




                    Tali stringenti presupposti applicativi rendono quindi il campo di operati-
               vità dei due strumenti solo parzialmente sovrapponibile nel contesto del sistema
               antimafia. La legislazione antimafia attuale prevede un ampio complesso di stru-
               menti normativi volti a contrastare le infiltrazioni mafiose nell’economia, la cui
               applicazione può e deve anche prescindere dalle previsioni e dalle logiche stret-
               tamente penalistiche, poiché qui l’intervento è chiaramente funzionale ad antici-
               pare l’intervento delle autorità in situazioni di fatto nelle quali la differenza tra
               contiguità compiacente e contiguità soggiacente è pressoché irrilevante.
                    Si valuti all’uopo l’Informazione antimafia, per il cui rilascio il Prefetto
               competente deve attestare la “sussistenza o meno di eventuali tentativi di infil-
               trazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o
               imprese interessate”. L’obbligo di acquisire la documentazione antimafia, in par-
               ticolare, viene previsto per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli
               enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese
               comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, i concessionari di
               opere  pubbliche,  nonché  per  le  stazioni  uniche  appaltanti  e  per  i  contraenti
               generali. Tutti questi soggetti che, secondo l’art. 83 del d.lgs. 159 del 2011, devo-
               no acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o auto-
               rizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici”
               qualora si superino le soglie di valore indicate dalla legge.
                    Il Codice antimafia mantiene la previgente distinzione fra comunicazione
               antimafia ed informazione antimafia: la prima attesta la sussistenza o meno di
               cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67, derivanti dal-
               l’adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna - anche non defi-
               nitive ma confermate in grado di appello - per talune tipologie di reati partico-
               larmente gravi, connessi all’attività della criminalità organizzata, indicati nell’art.
               51, comma 3-bis, c.p.p. L’informazione antimafia, invece, comprende anche l’at-
               testazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione.
                    La disciplina sull’informazione antimafia, al pari della misura dell’ammini-
               strazione giudiziaria ex art. 34 del Codice antimafia e delle norme sulla respon-
               sabilità  da  reato  degli  enti,  può  interessare  aziende  sostanzialmente  sane  che
               occasionalmente possono essere infiltrate dalla mafia.
                    Tanto, con il presupposto integrato da elementi di carattere indiziario sul
               tentativo di condizionamento mafioso che possono giustificare, nel caso di infor-
               mazione interdittiva, l’inibizione dei rapporti contrattuali con la pubblica ammi-
               nistrazione e, nell’ipotesi dell’art. 34 del Codice antimafia, l’interruzione tempo-
               ranea dell’autonomia gestionale dell’impresa e l’assoggettamento al controllo giu-
               diziario.


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