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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST
possa peraltro trovare applicazione la disciplina dell’art. 17, posto che il soggetto
collettivo risulta fortemente permeato da un’illiceità talmente spiccata e irrime-
diabile da escludere la valenza di qualsivoglia condotta di riparazione. Sarà inoltre
applicata la confisca che, molto facilmente, avrà ad oggetto tutti i cespiti patrimo-
niali e i capitali accumulati dall’ente. È Il caso della cosiddetta impresa mafiosa,
ossia del “soggetto giuridico che opera sul mercato con apparente regolarità, ma
le cui determinazioni risultano condizionate, più o meno intensamente, dalla pre-
senza di illecite interferenze esterne” da parte di organizzazione criminali.
(43)
Per quanto concerne la disciplina della responsabilità da reato degli enti,
tuttavia, anche la situazione dell’azienda comunque sottoposta ad un perdurante
condizionamento mafioso può giustificare l’applicazione di sanzioni di gran
lunga più severe (ossia l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività) e
l’esclusione dai benefici previsti dall’impianto generale del decreto per i soggetti
che pongono in essere condotte riparative (artt. 12 e 17 d.lgs. 231/2001), qua-
lora si tratti di soggetti sostanzialmente collusi col sodalizio, sebbene non sia
sempre facile stabilire l’incerto confine tra connivenza e soggiacenza.
Se poi in concreto si giungesse ad escludere che l’impresa appartenga alla
c.d. contiguità compiacente, almeno a livello teorico, l’ente dovrebbe andare
esente da sanzioni, pur essendo possibile confiscare il profitto dell’illecito.
Doveroso, infine, ricordare il caso del soggetto collettivo geneticamente
lecito che opera sul mercato con modalità del tutto fisiologiche e solo occasio-
nalmente fornisce all’organizzazione criminali beni o servizi per essa necessari
al compimento di attività illecite: “un’azienda sostanzialmente integra che tutt’al
più si lascia infiltrare o condizionare dalle mafie soltanto in parte e in maniera
episodica” .
(44)
È quella categoria di enti che il modello di responsabilizzazione degli enti
mirava sin dall’inizio a perseguire.
Giova infine a parere di chi scrive esaminare le possibili interferenze tra la
disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e il d.lgs. n. 231 del 2001,
nonché i rapporti tra l’art. 34 del Codice antimafia e responsabilità da reato degli
enti.
Il d.lgs. 231/2001 nasce come disciplina tesa a contrastare il fenomeno
della criminalità d’impresa, in cui il fatto penalmente illecito integra una situa-
zione occasionale ed episodica.
(43) L. Lotti, Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata, in E. Randazzo (a cura di),
Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall’8 agosto 2009, Milano, Giuffrè, 2009, p. 95.
(44) C. Visconti, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014,
p. 12.
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