Page 125 - Rassegna 2023-4
P. 125

SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST




               possa peraltro trovare applicazione la disciplina dell’art. 17, posto che il soggetto
               collettivo risulta fortemente permeato da un’illiceità talmente spiccata e irrime-
               diabile da escludere la valenza di qualsivoglia condotta di riparazione. Sarà inoltre
               applicata la confisca che, molto facilmente, avrà ad oggetto tutti i cespiti patrimo-
               niali e i capitali accumulati dall’ente. È Il caso della cosiddetta impresa mafiosa,
               ossia del “soggetto giuridico che opera sul mercato con apparente regolarità, ma
               le cui determinazioni risultano condizionate, più o meno intensamente, dalla pre-
               senza di illecite interferenze esterne”  da parte di organizzazione criminali.
                                                  (43)
                    Per quanto concerne la disciplina della responsabilità da reato degli enti,
               tuttavia, anche la situazione dell’azienda comunque sottoposta ad un perdurante
               condizionamento  mafioso  può  giustificare  l’applicazione  di  sanzioni  di  gran
               lunga  più  severe  (ossia  l’interdizione  definitiva  dall’esercizio  dell’attività)  e
               l’esclusione dai benefici previsti dall’impianto generale del decreto per i soggetti
               che pongono in essere condotte riparative (artt. 12 e 17 d.lgs. 231/2001), qua-
               lora si tratti di soggetti sostanzialmente collusi col sodalizio, sebbene non sia
               sempre facile stabilire l’incerto confine tra connivenza e soggiacenza.
                    Se poi in concreto si giungesse ad escludere che l’impresa appartenga alla
               c.d.  contiguità  compiacente,  almeno  a  livello  teorico,  l’ente  dovrebbe  andare
               esente da sanzioni, pur essendo possibile confiscare il profitto dell’illecito.
                    Doveroso, infine, ricordare il caso del soggetto collettivo geneticamente
               lecito che opera sul mercato con modalità del tutto fisiologiche e solo occasio-
               nalmente fornisce all’organizzazione criminali beni o servizi per essa necessari
               al compimento di attività illecite: “un’azienda sostanzialmente integra che tutt’al
               più si lascia infiltrare o condizionare dalle mafie soltanto in parte e in maniera
               episodica” .
                         (44)
                    È quella categoria di enti che il modello di responsabilizzazione degli enti
               mirava sin dall’inizio a perseguire.
                    Giova infine a parere di chi scrive esaminare le possibili interferenze tra la
               disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e il d.lgs. n. 231 del 2001,
               nonché i rapporti tra l’art. 34 del Codice antimafia e responsabilità da reato degli
               enti.
                    Il d.lgs. 231/2001 nasce come disciplina tesa a contrastare il fenomeno
               della criminalità d’impresa, in cui il fatto penalmente illecito integra una situa-
               zione occasionale ed episodica.


               (43)  L. Lotti, Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata, in E. Randazzo (a cura di),
                    Pacchetto sicurezza. Tutte le novità in vigore dall’8 agosto 2009, Milano, Giuffrè, 2009, p. 95.
               (44)  C. Visconti, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014,
                    p. 12.

                                                                                        123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130