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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST
Normativamente e storicamente la prevenzione patrimoniale antimafia
nasce con la cosiddetta legge Rognoni-La Torre del 1982, che ha introdotto e
disciplinato le misure del sequestro e della confisca; misure ab origine applicabili
soltanto ai soggetti che, in quanto indiziati di appartenere a sodalizi criminali e
ritenuti pericolosi socialmente, potevano essere assoggettati a una delle misure
di prevenzione personale già previste dall’ordinamento. Tanto con evidente
deminutio della portata della intenzione del legislatore con il rischio che la neces-
saria connessione, sia dal punto di vista procedimentale sia sostanziale, con la
misura personale comportava che, se non accertata, si aveva il permanere di
cospicui patrimoni illecitamente acquisiti in contesti criminali o comunque di
contiguità ad organizzazioni mafiose. Solo con una rottura di tale legame si
sarebbe potuta garantire la possibilità di agire direttamente contro il patrimonio,
tutte le volte che fosse stata riscontrata una sproporzione tra la ricchezza dete-
nuta e la condotta di vita del titolare ovvero fosse fornita una prova indiziaria
del fatto che i beni o fossero di origine illecita o derivassero dal reimpiego di
profitti illeciti. E in tal modo, in caso di morte del proposto per l’applicazione
della misura, il procedimento di prevenzione patrimoniale poteva nei confronti
degli eredi, beneficiari finali dell’illecito arricchimento realizzato dal de cuius.
Tali necessità hanno portato all’iter che è sfociato nel corpus del d.lgs. n. 159
del 2011, ossia nel Codice antimafia.
Degna di maggiore attenzione è l’ipotesi del soggetto collettivo sano che
solo occasionalmente appare contiguo ad organizzazioni criminali, ossia il caso
cui in generale si rivolge la disciplina della responsabilità da reato degli enti con
riferimento ai delitti di criminalità organizzata.
Può essere applicata in via preventiva la misura dell’Amministrazione giu-
diziaria di cui all’art. 34 del Codice antimafia, che prevede la sospensione tem-
poranea dall’amministrazione dei beni ove si ricorda che “Il d.lgs. 231/2001 ha
solennemente sancito la valenza del principio di legalità e di irretroattività, nel
senso che non sarà possibile non solo considerare le persone giuridiche respon-
sabili per fatti non previsti come reato al momento della consumazione del fatto
o per i quali non era prevista la responsabilità degli enti, ma non sarà neanche
possibile applicare misure sanzionatorie non previste”. In particolare, l’art. 34,
comma uno, del d.lgs. 159 del 2011 prevede la possibilità di disporre ulteriori
indagini e verifiche, anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giu-
diziaria, sulle attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, su cui emer-
gano, nella valutazione dei pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di
tipo mafioso, sufficienti indizi per ritenere che siano direttamente o indiretta-
mente sottoposte alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste
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