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DOTTRINA
esistono, in quanto derivanti da un semplice risparmio, o non sono individuabili, in quanto
confuse, o non più nella disponibilità dell’ente, in quanto alienate . Tale misura, analo-
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gamente alla confisca «in forma specifica», è da ritenere altrettanto obbligato-
ria . Non ha portata retroattiva non rilevando, al fine della corretta determinazione
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del profitto, tutte le condotte associative anteriori all’entrata in vigore della novella legislativa
n. 94 del 15 luglio 2009 (ex art. 2, comma 29) .
(36)
La giurisprudenza più recente ha affermato che il punto di partenza per giun-
gere ad attribuire all’ente il conseguimento di un profitto a partire dall’illecito associativo, è
rappresentato dalla considerazione che il profitto del reato di associazione per delinquere,
sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, è costituito dal complesso dei van-
taggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la
cui effettiva realizzazione è agevolata dall’organizzazione criminale . Non rileva che i
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reati fine dai quali consegue il vantaggio siano attribuibili ad uno o più associati, anche
non identificati, posto che l’istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli
utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso .
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Le aggregazioni criminali cui si riferisce l’art. 24 ter sono, dunque, quelle in
grado di facilitare, con la propria struttura organizzativa, la commissione dei
reati-fine, dai quali traggono i loro profitti. È tale potenzialità che comporta,
anche in ipotesi di reato associativo, la confiscabilità di quanto alla medesima societas
derivi per il tramite dei reati fine, i quali rappresentano - mutuando il lessico aziendale - il suo
«oggetto sociale». Dunque effettivamente sono i singoli reati a monte a generare materialmente
le entrate, ma queste si fanno profitto divisibile solo per il tramite della sovrastruttura costituita
dall’associazione per delinquere. Il necessario passaggio dalle casse dell’associazione e dalle deci-
sioni dei suoi vertici rende dunque il profitto dei reati-fine il profitto proprio dell’associazione .
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4. Riflessioni
Dopo aver delineato i tratti essenziali della disciplina della responsabilità da
reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata, si impone la necessità di ana-
lizzare le principali questioni applicative suscitate dall’introduzione dell’art. 24-ter.
In particolare, posto che il legislatore del 2009 si è limitato - ancora una
volta - a realizzare un ampliamento del catalogo dei reati da cui può discendere
la responsabilità del soggetto collettivo, lasciando al contempo invariata la
(34) Valerio Silvetti, Giuseppe Cammaroto, Antonio Castiello, codice della responsabilità (amministra-
tiva) penale degli enti, 2020, cit. p. 208.
(35) Cass. Pen., SS.UU., Sent. del 25 settembre 2014, n. 11170.
(36) Cass. pen., Sezione Quarta, Sent. del 23 dicembre 2021, n. 47010.
(37) Cass. pen., Sezione Quarta, Sent. del 23 dicembre 2021, n. 47010.
(38) Cass. Pen., Sezione Terza, Sent. del 4 marzo 2015, n. 26725.
(39) Cass. pen., Sezione Terza, Sent. del 4 marzo 2020, n. 8785.
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