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DOTTRINA




             organizzazioni chiamate in causa non solo per avere compiuto attività illegali
             ma, ancor prima, perché strutturalmente illegali .
                                                          (17)
                  A titolo esemplificativo può dirsi che il “sistema 231” si rivolge all’azienda
             sostanzialmente integra che tutt’al più si lascia infiltrare o condizionare dalle mafie soltanto
             in parte e in maniera episodica ; si riferisce, cioè, al soggetto collettivo lecito che
                                      (18)
             opera sul mercato con modalità fisiologiche e solo occasionalmente fornisce
             all’organizzazione criminali beni o servizi per essa necessari al compimento di
             attività illecite.
                  In giurisprudenza  è stato seguito un approccio fondato su una visione
                                   (19)
             restrittiva dell’art. 24-ter, il cui fondamento è stato individuato in due ordini di
             ragioni:
                  1)il reato di associazione a delinquere è un reato-mezzo autonomo rispetto agli illeciti
             che la societas sceleris si propone di realizzare, integrandosi la fattispecie al momento della
             creazione di una organizzazione (di persone e di mezzi) idonea alla concretizzazione del pro-
             gramma criminoso, violandosi la disposizione penale anche ove i sodali non abbiano ancora
             posto in essere alcun reato-fine. La consumazione del delitto avviene pertanto a prescindere
             dall’esecuzione concreta degli illeciti programmati;
                  2)il d.lgs. n. 231 del 2001, art. 2 prevede che l’ente non possa essere ritenuto respon-
             sabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa, in relazione a quel
             reato, non è prevista espressamente da una legge entrata in vigore prima della commissione del
             fatto illecito. Pertanto, l’ente potrà essere imputato per il reato di cui all’art. 416 c.p. qualora
             vi sia per lo stesso una concomitante imputazione per reati-fine rientranti nel novero di quelli
             previsti dal suddetto decreto. Diversamente l’autore-persona fisica dovrà rispondere per tutti gli
             illeciti al medesimo imputati, mentre la persona giuridica potrà vedersi contestati solo quelli
             ricompresi nella elencazione tassativa del d.lgs. n. 231 del 2001.
                  Osserva, invero, la S.C. che L’associazione per delinquere, in quanto lesiva dell’in-
             columità pubblica, si astrae dai reati-fine, che vengono in luce solo in quanto costituenti lo svol-
             gimento del programma criminoso perseguito dagli associati; l’ente risponde non già dei reati-
             fine, ma delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso, venendo gli illeciti avvinti dal
             vincolo associativo .
                           (20)
                  La responsabilità dell’ente resta, dunque, limitata all’associazione, per cui
             si  tratta  di  individuare  un  vantaggio  patrimoniale  derivante  ex  se  dal  reato  associativo,

             (17)  Osservazioni di Costantino Visconti, Francesca Chiara Bevilacqua, Tommaso Guerini e Elisa
                  Tarquini riportate da Vincenzo Giuseppe Giglio in Criminalità organizzata e responsabilità degli
                  enti: una storia sbagliata, 2020, consultabile su www.filodiritto.com.
             (18)  C. Visconti, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in www.penalecontemporeneo.it, 7 gennaio 2014,
                  p. 12.
             (19)  Cass. pen., Sezione Quarta, Sent., del 23 dicembre 2021, n. 47010.
             (20)  Cass., Sezione Terza, Sentenza 4 marzo 2020, n. 8785.

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