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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST




               suscettibile di essere oggetto di ablazione anche qualora i delitti-scopo non siano inclusi nei
               reati-presupposto. Realizzatosi il rischio in evento, l’ente sopporta le conseguenze patrimonia-
               li della fattispecie associativa in funzione delle sue caratteristiche di fenomeno complesso, auto-
               nomo ma collegato ai reati-fine .
                                         (21)
                    Ciò, (come si avrà modo di approfondire nel prossimo paragrafo) esplica
               i suoi riflessi anche in tema di confisca.

               3.  La confisca del profitto da reato associativo
                    Per la sua naturale, intrinseca vocazione all’utile e al profitto , l’impresa incarna
                                                                        (22)
               in modo paradigmatico quel modello di agente economico-razionale che, orien-
               tando le proprie decisioni sulla base di valutazioni costi-benefici, può ricevere
               un concreto disincentivo, rispetto alla commissione di reati lucro-genetici, dalla
               minaccia che questi siano resi improduttivi ex post attraverso la sottrazione dei
               loro proventi .
                            (23)
                    Preliminarmente (e per completezza), va evidenziato che nell’attuale qua-
               dro normativo convivono una pluralità di strumenti ablatori applicabili nei con-
               fronti  dell’ente  collettivo,  i  quali,  pur  rispondendo  in  linea  teorica  a  modelli
               distinti, possono in alcuni casi presentare una sovrapposizione delle rispettive
               aree di intervento e una convergenza delle finalità perseguite.
                    Corre l’obbligo, perché indispensabile per comprendere le modalità di azio-
               ne delle diverse tipologie di confische, dare una breve definizione delle categorie
               criminologiche della cd. criminalità d’impresa e della cd. impresa criminale :
                                                                                      (24)
                      la prima individua il fenomeno della commissione episodica di reati nel
               contesto di attività imprenditoriali nel complesso «lecite»;
                      la seconda identifica un tipo criminologico di ente intrinsecamente «ille-
               cito», che ricorre al crimine come ordinaria modalità di svolgimento della pro-
               pria attività economica (a tale paradigma sono peraltro riconducibili tanto l’im-
               presa che, pur svolgendo attività lecita, è ab origine illecita in quanto costituita o
               acquisita con proventi criminosi, quanto l’impresa che funge da mero «schermo»
               per la sistematica commissione di reati di varia natura ).
                                                                   (25)
                    L’impresa criminale - che nel decreto 231 è considerata ai fini dell’applica-
               zione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività dell’art. 16, comma 3,

               (21)  Cass. pen. Sezione Quarta, Sent., (ud. 17 dicembre 2021) 23 dicembre 2021, n. 47010.
               (22)  A. Alessandri, Criminalità economica e confisca del profitto, in E. Dolcini, C. E. Paliero (a cura di),
                    Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, Milano, 2006, 2114.
               (23)  A. M. Maugeri, La responsabilità da reato degli enti: il ruolo del profitto e della sua ablazione nella prassi
                    giurisprudenziale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2013, 669.
               (24)  A. Alessandri, Criminalità economica e confisca del profitto, cit., 2128.
               (25)  Cfr. L. Fornari, Criminalità del profitto, cit., 253-254.

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