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DOTTRINA
- può essere attaccata, da un lato, con l’applicazione delle confische dei cosid-
detti instrumenta sceleris (i beni che servirono o furono destinati alla commissione
del reato), dall’altro con le confische “per sproporzione”, il cui oggetto è svin-
colato dall’esistenza di un legame causale o strumentale con il reato, estenden-
dosi a tutti i beni di cui possa in vario modo presumersi l’origine illecita.
Le prime tipologie di confisca riguardano l’ipotesi generale facoltativa di
cui all’art. 240, comma 2, c.p. (rilevante ad esempio rispetto al delitto di associa-
zione a delinquere ex art. 416 c.p.) e quella speciale obbligatoria per il delitto di
associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis, comma 7, c.p. Trovano applicazione
in special modo rispetto all’estensione, di natura giurisprudenziale, della nozione
di strumenti del reato che include, infatti, i beni aziendali che siano stabilmente asser-
viti al compimento di attività illecite , ovvero che evidenzino una correlazione, specifica
(26)
e concreta, tra la gestione e le attività dell’impresa e le attività riconducibili all’associazione (il
che accade soprattutto nel caso della cosiddetta impresa mafiosa) .
(27)
Le confische “per sproporzione”, invece, possono colpire (anche) l’impre-
sa, nella misura in cui l’ablazione riguardi i beni aziendali o le partecipazioni
sociali nella titolarità o disponibilità del proposto .
(28)
Si fa riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale regolata dall’art.
24 del Codice antimafia e alla confisca c.d. allargata di cui all’art. 240-bis c.p. In
entrambi i casi l’ablazione riguarda i beni di valore sproporzionato al reddito
dichiarato o all’attività economica svolta (ovvero, nel caso della confisca di pre-
venzione, che risultino essere frutto o reimpiego di attività illecite) e di cui il
destinatario non possa giustificare la provenienza lecita (non potendo addurre,
a tal fine, la provenienza da evasione fiscale): mentre, però, l’art. 240-bis c.p. pre-
suppone la condanna (o quantomeno un accertamento di responsabilità penale)
per uno dei delitti tassativamente indicati, la confisca praeter delictum si applica in
un procedimento autonomo da quello penale e nei confronti di soggetti rien-
tranti nelle fattispecie di pericolosità di cui all’art. 4 del d.lgs. 159/2011 (cosid-
detto Codice Antimafia) .
(29)
Il d.lgs. n. 231, in caso di responsabilità dell’ente per le condotte indicate
nei commi 1 e 2 dell’art. 24-ter (inquadrabili nella categoria criminologica della
cd criminalità d’impresa), prevede sanzioni di carattere patrimoniale ed interdit-
tivo; tra le prime figura - per quanto qui soprattutto interessa - la confisca del
(26) Cass. Pen., Sezione Sesta, 8 febbraio 2018, n. 20244.
(27) Cass. Pen., Sezione Sesta, 16 febbraio 2021, n. 21741; Cass. Pen., Sezione Sesta, 22 marzo
2018, n. 13296.
(28) Cfr. art. 24, comma 1-bis, codice antimafia.
(29) Vd. Romano, Caruso, Granocchia, Il contrasto alla criminalità organizzata. La forza espansiva delle
confische di sproporzione in La Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, II trim. 2023.
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