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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST




               inseriti nell’organico della società (quali ad esempio dipendenti di altre società
               appartenenti al medesimo gruppo), che svolgano le loro mansioni sotto il controllo e
               la direzione [di fatto] di soggetti ai quali non sarebbero giuridicamente sottoposti .
                                                                                   (6)
                    Sul piano teleologico, la giurisprudenza ha affermato che i criteri di impu-
               tazione oggettiva dell’interesse o al vantaggio evocano concetti distinti e devono essere
               intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi, in quanto il richiamo all’interesse
               dell’ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla per-
               sona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato ogget-
               tivo che richiede sempre una verifica ex post .
                                                   (7)
                    Si distingue, dunque, un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento,
               prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamen-
               te conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante .
                                                                            (8)
                    Riguardo al quantum ed alla connessione eziologica, recentemente la Corte
               di Cassazione ha affermato che il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio, rappre-
               sentato dalla ricezione di un compenso, dall’aumento di fatturato e dall’ampliamento dei settori
               di operatività, ricorre anche a fronte di una singola condotta illecita, ove il vantaggio sia ogget-
               tivamente apprezzabile e ad essa eziologicamente collegato, a condizione che tale condotta inte-
               gri la realizzazione di una delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
               e sia riferibile a una persona che abbia agito per conto dell’ente a norma dell’art. 5 del mede-
               simo d.lgs. .
                        (9)
                    L’elemento soggettivo, come delineato dagli articoli 6 e 7 del Decreto, va
               accertato in termini di risultati di politica aziendale, di colpa di organizzazione o
               colpa per inosservanza di obblighi di direzione e controllo; colpa che non può
               che derivare dalle condizioni concrete in cui l’ente lascia operare i dirigenti e i
               sottoposti che commettono illeciti penali nel suo interesse o a suo vantaggio - e
               ascrivibile all’ente perché conseguenza della mancata realizzazione di un model-
               lo di legalità aziendale preventiva nonché di un efficiente apparato di control-
               lo .
                 (10)
                    Lo stesso articolo 6, qualora il reato sia commesso da i soggetti cd. apicali,
               prevede effetti liberatori per l’ente se prova che:
                    a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
               fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello veri-
               ficatosi;
               (6)   L’individuazione dell’interesse e del vantaggio dell’ente in caso di reati colposi, in Ilpenalista.it, 2018.
               (7)   Cass. pen., Sezione Quinta, Sent., 4 marzo 2014, n. 10265.
               (8)   Cass. pen., Sezione Seconda, 30 gennaio 2006, n. 3615.
               (9)   Cass. pen., Sezione Terza, Sent., 26 maggio 2022, n. 20559.
               (10)  Barletta,  Carretta,  Piersimoni  e  Prestipino,  Patrimoni  illeciti  è  strumenti  di  contrasto,  Laurus
                    Robuffo.

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