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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST
inseriti nell’organico della società (quali ad esempio dipendenti di altre società
appartenenti al medesimo gruppo), che svolgano le loro mansioni sotto il controllo e
la direzione [di fatto] di soggetti ai quali non sarebbero giuridicamente sottoposti .
(6)
Sul piano teleologico, la giurisprudenza ha affermato che i criteri di impu-
tazione oggettiva dell’interesse o al vantaggio evocano concetti distinti e devono essere
intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi, in quanto il richiamo all’interesse
dell’ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla per-
sona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato ogget-
tivo che richiede sempre una verifica ex post .
(7)
Si distingue, dunque, un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento,
prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamen-
te conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante .
(8)
Riguardo al quantum ed alla connessione eziologica, recentemente la Corte
di Cassazione ha affermato che il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio, rappre-
sentato dalla ricezione di un compenso, dall’aumento di fatturato e dall’ampliamento dei settori
di operatività, ricorre anche a fronte di una singola condotta illecita, ove il vantaggio sia ogget-
tivamente apprezzabile e ad essa eziologicamente collegato, a condizione che tale condotta inte-
gri la realizzazione di una delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
e sia riferibile a una persona che abbia agito per conto dell’ente a norma dell’art. 5 del mede-
simo d.lgs. .
(9)
L’elemento soggettivo, come delineato dagli articoli 6 e 7 del Decreto, va
accertato in termini di risultati di politica aziendale, di colpa di organizzazione o
colpa per inosservanza di obblighi di direzione e controllo; colpa che non può
che derivare dalle condizioni concrete in cui l’ente lascia operare i dirigenti e i
sottoposti che commettono illeciti penali nel suo interesse o a suo vantaggio - e
ascrivibile all’ente perché conseguenza della mancata realizzazione di un model-
lo di legalità aziendale preventiva nonché di un efficiente apparato di control-
lo .
(10)
Lo stesso articolo 6, qualora il reato sia commesso da i soggetti cd. apicali,
prevede effetti liberatori per l’ente se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello veri-
ficatosi;
(6) L’individuazione dell’interesse e del vantaggio dell’ente in caso di reati colposi, in Ilpenalista.it, 2018.
(7) Cass. pen., Sezione Quinta, Sent., 4 marzo 2014, n. 10265.
(8) Cass. pen., Sezione Seconda, 30 gennaio 2006, n. 3615.
(9) Cass. pen., Sezione Terza, Sent., 26 maggio 2022, n. 20559.
(10) Barletta, Carretta, Piersimoni e Prestipino, Patrimoni illeciti è strumenti di contrasto, Laurus
Robuffo.
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