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DOTTRINA




             SOMMARIO: 1. La responsabilità da reato degli enti (in generale). - 2. La responsabilità da
                       reato degli enti per i reati di criminalità organizzata. - 3. La confisca del pro-
                       fitto da reato associativo. - 4. Riflessioni.


             1.  La responsabilità da reato degli enti (in generale)
                  La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
             delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è discipli-
             nata dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La relazione governativa al
             decreto opera una distinzione dei criteri di imputazione degli enti per i reati
             commessi  dalle  persone  fisiche  operanti  al  loro  interno,  distinguendo  quelli
             oggettivi da quelli soggettivi.
                  I criteri di imputazione oggettiva  operano su due livelli: su quello della sele-
                                                  (1)
             zione dei soggetti che possono impegnare la responsabilità [dell’ente] e su quello, conseguente,
             della definizione degli indici di riferibilità oggettiva che consentono di tradurre in concreto tale
             potenzialità ascrittiva .
                              (2)
                  Il primo - definito di tipo funzionale perché connesso alla funzione della persona
             all’interno della società - stabilisce che l’ente è responsabile se il reato è commesso:
                  a)da un soggetto che “riveste funzioni di rappresentanza, di amministra-
             zione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autono-
             mia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
             gestione e il controllo dello stesso” (cosiddetti apicali);
                  b)“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”
             apicali (c.d. sottoposti). Il secondo, definito di tipo teleologico perché connesso
             ad uno scopo potenziale o raggiunto, prevede che il reato deve essere commesso
             nell’”interesse” o a “vantaggio” dell’ente.
                  Tra i “subordinati” rientrano, senz’altro, i dipendenti a vario titolo inquadrati
             nell’organigramma  aziendale .  Anche  i  dirigenti  potrebbero  qualificarsi  come
                                     (3)
             «subordinati», a condizione che le mansioni agli stessi assegnati non imponga-
             no un inquadramento «apicale» . Ancora, rientrerebbero pacificamente in tale
                                           (4)
             categoria i lavoratori cosiddetti parasubordinati, quali ad esempio gli associati in
             partecipazione, i collaboratori occasionali, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
             e continuativa, i collaboratori a progetto, ecc. ; infine, coloro i quali, non formalmente
                                                 (5)

             (1)   Vd. art. 5 d.lgs. 231/2001.
             (2)   Riverditi, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Napoli, 2009, p. 145.
             (3)   Scoletta, La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 847.
             (4)   Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 68; Lasco, sub art. 5, cit., p. 63.
             (5)   Mazzacuva e Amati, Diritto penale dell’economia, cit., p. 36; Sgubbi e Astrologo, sub art. 5, cit.,
                  p. 149; Lottini, Le principiali questioni in materia di modelli, cit., p. 2260.

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