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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. La responsabilità da reato degli enti (in generale). - 2. La responsabilità da
reato degli enti per i reati di criminalità organizzata. - 3. La confisca del pro-
fitto da reato associativo. - 4. Riflessioni.
1. La responsabilità da reato degli enti (in generale)
La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è discipli-
nata dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La relazione governativa al
decreto opera una distinzione dei criteri di imputazione degli enti per i reati
commessi dalle persone fisiche operanti al loro interno, distinguendo quelli
oggettivi da quelli soggettivi.
I criteri di imputazione oggettiva operano su due livelli: su quello della sele-
(1)
zione dei soggetti che possono impegnare la responsabilità [dell’ente] e su quello, conseguente,
della definizione degli indici di riferibilità oggettiva che consentono di tradurre in concreto tale
potenzialità ascrittiva .
(2)
Il primo - definito di tipo funzionale perché connesso alla funzione della persona
all’interno della società - stabilisce che l’ente è responsabile se il reato è commesso:
a)da un soggetto che “riveste funzioni di rappresentanza, di amministra-
zione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autono-
mia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso” (cosiddetti apicali);
b)“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”
apicali (c.d. sottoposti). Il secondo, definito di tipo teleologico perché connesso
ad uno scopo potenziale o raggiunto, prevede che il reato deve essere commesso
nell’”interesse” o a “vantaggio” dell’ente.
Tra i “subordinati” rientrano, senz’altro, i dipendenti a vario titolo inquadrati
nell’organigramma aziendale . Anche i dirigenti potrebbero qualificarsi come
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«subordinati», a condizione che le mansioni agli stessi assegnati non imponga-
no un inquadramento «apicale» . Ancora, rientrerebbero pacificamente in tale
(4)
categoria i lavoratori cosiddetti parasubordinati, quali ad esempio gli associati in
partecipazione, i collaboratori occasionali, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, i collaboratori a progetto, ecc. ; infine, coloro i quali, non formalmente
(5)
(1) Vd. art. 5 d.lgs. 231/2001.
(2) Riverditi, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Napoli, 2009, p. 145.
(3) Scoletta, La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 847.
(4) Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 68; Lasco, sub art. 5, cit., p. 63.
(5) Mazzacuva e Amati, Diritto penale dell’economia, cit., p. 36; Sgubbi e Astrologo, sub art. 5, cit.,
p. 149; Lottini, Le principiali questioni in materia di modelli, cit., p. 2260.
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