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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST




               corpus del d.lgs. n. 231 del 2001 l’art. 24-ter , con il quale estende la responsa-
                                                        (14)
               bilità dell’ente ai reati associativi che estrinsecano i loro effetti (anche) all’interno
               del territorio nazionale.
                    La disposizione individua due diverse ipotesi, sottoposte a trattamenti san-
               zionatori distinti:
                    a)il comma 1 disciplina gli illeciti connotati da maggiore gravità, ossia i
               delitti di cui agli articoli 416, comma 6, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale,
               ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
               416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stes-
               so articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al
               d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
                    b)il comma 2 incrimina condotte la cui minore gravità si riflette anche sul
               più tenue trattamento sanzionatorio, includendo gli illeciti previsti all’art. 416
               c.p. (ad esclusione del comma 6) ed i delitti concernenti l’illegale fabbricazione,
               l’introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il
               porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o
               parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da
               sparo, escluse quelle prevista dalla legge n. 110 del 1975, art. 2, comma 3.
                    La portata dell’art. 24-ter si rivolge sia all’ente (o a una sua unità organizza-
               tiva) stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevo-
               lare gli scopi di un’associazione criminale, sia all’impresa solo transitoriamente o epi-
               sodicamente collusa con i sodalizi della criminalità organizzata e che da questo rapporto ille-
               gale tragga o possa trarre un qualche vantaggio criminoso .
                                                              (15)
                    Tale ambivalenza ha l’effetto di attrarre nell’orbita del d.lgs. n. 231/2001
               manifestazioni  di  criminalità  collettiva  che,  in  quanto  connotate  da  carattere
               intrinsecamente stabile e strutturale, risultano distoniche rispetto al tradizionale
               target finalistico del sistema di responsabilità collettiva, costituito dall’episodica
               o occasionale commissione di fatti illeciti da parte dell’impresa .
                                                                            (16)
                    Questo aspetto è stato oggetto di un acceso dibattito in dottrina in ordine
               (dunque) alla compatibilità dei fenomeni criminali di tipo associativo con gli
               scopi generali e le caratteristiche strutturali del “sistema 231”: sono sorte que-
               stioni in relazione alla dimostrazione dell’interesse o vantaggio dell’ente e alla
               determinazione degli individui indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 1,
               del decreto 231; altri si sono interrogati sull’applicabilità del “sistema 231” a

               (14)  Articolo inserito dall’art. 2, comma 29, legge 15 luglio 2009, n. 94.
               (15)  V. Mongillo, Criminalità organizzata, cit., 818.
               (16)  N. Selvaggi, Criminalità organizzata e responsabilità dell’ente, cit., 719 ss.; V. Mongillo, Criminalità
                    organizzata, cit., 819; F. Consorte e T. Guerini, Reati associativi e responsabilità degli enti: profili dog-
                    matici e questioni applicative, in Resp. amm. soc. enti, 2013, 265 ss.

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