Page 121 - Rassegna 2023-4
P. 121
SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST
profitto illecito applicabile nelle forme ex artt. 6 e 19 del d.lgs. n. 231/2001 . I
(30)
due istituti: consentono entrambi di privare l’ente del profitto tratto dalla com-
missione di un reato-presupposto; sono applicabili, in via sussidiaria, nella
forma per equivalente; l’uno (artt. 9 e 19) previsto come sanzione principale e
obbligatoria verso l’ente responsabile, peraltro estesa anche al prezzo del reato;
l’altro (art. 6, comma 5) opera nei casi di esonero da responsabilità per efficace
adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei.
La confisca ex art. 6, in particolare, impone di sottrarre all’ente il vantaggio
economico tratto dal reato anche ove difetti una sua responsabilità colpevole,
atteggiandosi, dunque a strumento correttivo dell’equilibrio economico, più che
sanzionatorio ; in sintesi, prevede la confisca del profitto del reato commesso
(31)
da persone che ricoprono funzioni apicali, anche nelle ipotesi in cui l’ente vada
esente da responsabilità per aver validamente attuato i modelli organizzativi pre-
visti dalla stessa norma.
In ambito criminalità organizzata tale tipologia di confisca residuerebbe
solo nel caso in cui, in concreto, si giungesse ad escludere che l’impresa appar-
tenga alla cosiddetta contiguità compiacente , una situazione per la quale, a
(32)
livello teorico, l’ente dovrebbe, per l’appunto, andare esente da sanzioni.
Potrebbe essere il caso, ad esempio, della contiguità soggiacente, ossia di quel
soggetto che soggiogato dall’intimidazione e pur non venendo a patti con il sodalizio, ceda
all’imposizione subendo il relativo danno ingiusto, limitandosi magari a negoziare un’intesa
volta a limitare tale danno .
(33)
La confisca ex art. 19 - per la quale è previsto il sequestro preventivo ex art.
53, a differenza che per le altre forme di confisca previste dal decreto 231 - è
finalizzata all’ablazione del profitto e del prezzo (non anche del prodotto, né i
mezzi utilizzati per la commissione) del reato, che si identifica con il vantaggio
economico di diretta e immediata derivazione causale rispetto al reato presup-
posto.
Come anticipato, l’art. 19 contempla la confisca per equivalente, nel caso
classico di ineseguibilità della confisca diretta, ossia perché le res da apprendere non
(30) A queste si aggiungono la confisca: (art. 15) dei profitti derivanti dalla prosecuzione dell’at-
tività d’impresa, di cui il giudice abbia disposto il commissariamento in sostituzione di una
sanzione interdittiva; (art. 23) dei profitti derivanti dalla trasgressione degli obblighi e dei
divieti conseguenti l’applicazione di una sanzione o una misura cautelare interdittiva.
(31) Cfr. Michele Prestipino Giarritta, Maria Giovanna Barletta, patrimoni illeciti e strumenti di contra-
sto, p. 264.
(32) “Condotte ambigue di operatori che, benché formalmente estranei ad associazioni mafiose,
si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità, nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale”, cit. Consiglio di Stato, Sentenza del 30 gennaio 2019, n. 758.
(33) TAR Piemonte Torino, Sezione Prima, sent. 19 giugno 2015, n. 1048.
119