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SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST




               profitto illecito applicabile nelle forme ex artt. 6 e 19 del d.lgs. n. 231/2001 . I
                                                                                       (30)
               due istituti: consentono entrambi di privare l’ente del profitto tratto dalla com-
               missione  di  un  reato-presupposto;  sono  applicabili,  in  via  sussidiaria,  nella
               forma per equivalente; l’uno (artt. 9 e 19) previsto come sanzione principale e
               obbligatoria verso l’ente responsabile, peraltro estesa anche al prezzo del reato;
               l’altro (art. 6, comma 5) opera nei casi di esonero da responsabilità per efficace
               adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei.
                    La confisca ex art. 6, in particolare, impone di sottrarre all’ente il vantaggio
               economico  tratto  dal  reato  anche  ove  difetti  una  sua  responsabilità  colpevole,
               atteggiandosi, dunque a strumento correttivo dell’equilibrio economico, più che
               sanzionatorio ; in sintesi, prevede la confisca del profitto del reato commesso
                            (31)
               da persone che ricoprono funzioni apicali, anche nelle ipotesi in cui l’ente vada
               esente da responsabilità per aver validamente attuato i modelli organizzativi pre-
               visti dalla stessa norma.
                    In ambito criminalità organizzata tale tipologia di confisca residuerebbe
               solo nel caso in cui, in concreto, si giungesse ad escludere che l’impresa appar-
               tenga alla cosiddetta contiguità compiacente , una situazione per la quale, a
                                                           (32)
               livello  teorico,  l’ente  dovrebbe,  per  l’appunto,  andare  esente  da  sanzioni.
               Potrebbe essere il caso, ad esempio, della contiguità soggiacente, ossia di quel
               soggetto che soggiogato dall’intimidazione e pur non venendo a patti con il sodalizio, ceda
               all’imposizione subendo il relativo danno ingiusto, limitandosi magari a negoziare un’intesa
               volta a limitare tale danno .
                                     (33)
                    La confisca ex art. 19 - per la quale è previsto il sequestro preventivo ex art.
               53, a differenza che per le altre forme di confisca previste dal decreto 231 - è
               finalizzata all’ablazione del profitto e del prezzo (non anche del prodotto, né i
               mezzi utilizzati per la commissione) del reato, che si identifica con il vantaggio
               economico di diretta e immediata derivazione causale rispetto al reato presup-
               posto.
                    Come anticipato, l’art. 19 contempla la confisca per equivalente, nel caso
               classico di ineseguibilità della confisca diretta, ossia perché le res da apprendere non

               (30)  A queste si aggiungono la confisca: (art. 15) dei profitti derivanti dalla prosecuzione dell’at-
                    tività d’impresa, di cui il giudice abbia disposto il commissariamento in sostituzione di una
                    sanzione interdittiva; (art. 23) dei profitti derivanti dalla trasgressione degli obblighi e dei
                    divieti conseguenti l’applicazione di una sanzione o una misura cautelare interdittiva.
               (31)  Cfr. Michele Prestipino Giarritta, Maria Giovanna Barletta, patrimoni illeciti e strumenti di contra-
                    sto, p. 264.
               (32)  “Condotte ambigue di operatori che, benché formalmente estranei ad associazioni mafiose,
                    si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità, nell’esercizio dell’attività
                    imprenditoriale”, cit. Consiglio di Stato, Sentenza del 30 gennaio 2019, n. 758.
               (33)  TAR Piemonte Torino, Sezione Prima, sent. 19 giugno 2015, n. 1048.

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