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DOTTRINA




                  Ciò vale in relazione al delitto presupposto di criminalità organizzata, ove
             i principali destinatari della normativa sono soggetti giuridici leciti che si lascia-
             no condizionare o infiltrare solo in parte ed occasionalmente dalle mafie.
                  Il decreto, come detto, contempla anche l’ipotesi di enti totalmente dediti
             al  crimine,  prevedendo  peraltro  conseguenze  punitive  significativamente  più
             gravi:  sono  soggetti  collettivi  stabilmente  impiegati  allo  scopo  prevalente  o
             esclusivo di consentire la commissione di uno dei reati presupposto, per i quali
             si prevede l’applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio
             dell’attività nonché della confisca ed è per essi esclusa ogni possibilità di bene-
             ficiare di “sconti” sanzionatori attuando le condotte di cui all’art. 12.
                  La ratio di fondo del d.lgs. 231/2001 è poi chiaramente prevalentemente
             preventiva: si tende ad incentivare gli agenti economici ad adottare tutte le cau-
             tele necessarie per arginare in concreto il rischio che si realizzi l’episodio delit-
             tuoso.  Da  qui  lo  strumento  principe  della  predisposizione  di  idonei  Modelli
             organizzativi,  della  previsione  di  un  trattamento  sanzionatorio  nell’ipotesi  di
             implementazione post factum del Modello nonché di realizzazione di condotte
             riparatorie.
                  Ancora, il d.lgs. 231/2001 offre efficaci e nuovi strumenti per contrastare
             l’accumulo di capitali illeciti da parte di enti strumentalizzati da organizzazioni
             criminali. Basti pensare alle previsioni in tema di confisca che va sempre dispo-
             sta in caso di condanna anche nella forma per equivalente (art. 19), e anche qua-
             lora l’ente non risulti responsabile, così da evitare la permanenza nel suo patri-
             monio gli effetti economici di un delitto (art. 6).
                  Data  la  pluralità  di  livelli  e  di  potenziali  destinatari  delle  norme  sulla
             responsabilità da reato degli enti, è necessario esaminare il rapporto fra i vari
             strumenti  previsti,  puntando  l’attenzione  in  particolare  sulla  disciplina  sulle
             misure di prevenzione patrimoniali nonché sulla particolare misura della sospen-
             sione temporanea dall’esercizio dell’attività, quale la Amministrazione giudiziaria
             dall’art. 34 del Codice antimafia.
                  Tanto vale nei casi in cui si accerta che l’operatore economico ha oggetti-
             vamente agevolato l’organizzazione criminale, senza che tuttavia risulti provata
             l’effettiva partecipazione criminosa o il concorso esterno e anche in assenza di
             un interesse o vantaggio tratto dall’ente.
                  Peraltro,  possono  essere  oggetto  di  misure  di  prevenzione  patrimoniale
             anche quelle aziende utilizzate allo scopo prevalente o esclusivo di consentire la
             commissione di un reato di criminalità organizzata, qualora si dimostri che le
             stesse si trovino nella disponibilità di un soggetto indiziato di appartenere ad
             un’organizzazione mafiosa.

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