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DOTTRINA
Ciò vale in relazione al delitto presupposto di criminalità organizzata, ove
i principali destinatari della normativa sono soggetti giuridici leciti che si lascia-
no condizionare o infiltrare solo in parte ed occasionalmente dalle mafie.
Il decreto, come detto, contempla anche l’ipotesi di enti totalmente dediti
al crimine, prevedendo peraltro conseguenze punitive significativamente più
gravi: sono soggetti collettivi stabilmente impiegati allo scopo prevalente o
esclusivo di consentire la commissione di uno dei reati presupposto, per i quali
si prevede l’applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio
dell’attività nonché della confisca ed è per essi esclusa ogni possibilità di bene-
ficiare di “sconti” sanzionatori attuando le condotte di cui all’art. 12.
La ratio di fondo del d.lgs. 231/2001 è poi chiaramente prevalentemente
preventiva: si tende ad incentivare gli agenti economici ad adottare tutte le cau-
tele necessarie per arginare in concreto il rischio che si realizzi l’episodio delit-
tuoso. Da qui lo strumento principe della predisposizione di idonei Modelli
organizzativi, della previsione di un trattamento sanzionatorio nell’ipotesi di
implementazione post factum del Modello nonché di realizzazione di condotte
riparatorie.
Ancora, il d.lgs. 231/2001 offre efficaci e nuovi strumenti per contrastare
l’accumulo di capitali illeciti da parte di enti strumentalizzati da organizzazioni
criminali. Basti pensare alle previsioni in tema di confisca che va sempre dispo-
sta in caso di condanna anche nella forma per equivalente (art. 19), e anche qua-
lora l’ente non risulti responsabile, così da evitare la permanenza nel suo patri-
monio gli effetti economici di un delitto (art. 6).
Data la pluralità di livelli e di potenziali destinatari delle norme sulla
responsabilità da reato degli enti, è necessario esaminare il rapporto fra i vari
strumenti previsti, puntando l’attenzione in particolare sulla disciplina sulle
misure di prevenzione patrimoniali nonché sulla particolare misura della sospen-
sione temporanea dall’esercizio dell’attività, quale la Amministrazione giudiziaria
dall’art. 34 del Codice antimafia.
Tanto vale nei casi in cui si accerta che l’operatore economico ha oggetti-
vamente agevolato l’organizzazione criminale, senza che tuttavia risulti provata
l’effettiva partecipazione criminosa o il concorso esterno e anche in assenza di
un interesse o vantaggio tratto dall’ente.
Peraltro, possono essere oggetto di misure di prevenzione patrimoniale
anche quelle aziende utilizzate allo scopo prevalente o esclusivo di consentire la
commissione di un reato di criminalità organizzata, qualora si dimostri che le
stesse si trovino nella disponibilità di un soggetto indiziato di appartenere ad
un’organizzazione mafiosa.
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