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DOTTRINA




             dall’articolo 416 bis c.p. o che possano operare agevolando l’attività delle perso-
             ne nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione,
             ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui
             all’articolo 4 comma 1, lettere a) e b), del Codice antimafia, qualora non ricor-
             rano i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione.
                  La norma introduce, ancora, “l’obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà
             o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non propor-
             zionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la
             legittima provenienza”. E il tribunale dispone l’amministrazione aziendale quan-
             do, “sulla base di sufficienti elementi”, ritiene che le relative attività economiche
             agevolino  oggettivamente  gli  interessi  di  soggetti  in  vario  modo  coinvolti  in
             organizzazioni mafiose. Uno strumento che soddisfa nell’intento di sottrarre al
             condizionamento mafioso imprese in origine sane ma in seguito almeno parzial-
             mente infiltrate dalla criminalità. Al fine di evitare in ogni caso il rischio di una
             paralisi della impresa si pone come opportuno valorizzarne la finalità “terapeu-
             tica”, senza attribuirle scopi punitivi o repressivi che non le competono data la
             forte anticipazione dell’intervento secondo la sua logica fortemente preventiva,
             che vede la soglia di intervento delle autorità molto anticipata rispetto a una
             comprovata contiguità alla mafia vantaggiosa per l’impresa e idonea a far scatta-
             re la responsabilità penale individuale e quindi un’eventuale e connessa respon-
             sabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. 231/2001.
                  La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 487 del 1995, ha sottolinea-
             to che “la misura in esame ha in prima battuta una funzione meramente cautelare
             diretta a impedire che una determinata attività economica, che presenti connota-
             zioni agevolative del fenomeno mafioso, possa comunque contribuire a realizzare
             un utile strumento di appoggio per l’attività dei sodalizi criminali, e non necessa-
             riamente una funzione ablativa (prevista nel sistema normativo come eventuale e
             ancorata a ulteriori elementi probatori)”. È quindi “un intervento spiccatamente
             preventivo finalizzato a controllare giudiziariamente attività economico-impren-
             ditoriali di per sé sane ma condizionate dal crimine organizzato, con l’obbiettivo
             - ove possibile - di sottrarle all’infiltrazione inquinante e di renderle rapidamente
             idonee a funzionare secondo le regole del libero mercato”.
                  In relazione ai rapporti col d.lgs. 231/2001, si deve considerare che la nor-
             mativa della responsabilità da reato degli enti conosce un istituto per certi versi
             analogo alla ex Sospensione temporanea: il Commissariamento giudiziale, quale
             misura applicabile anche in via cautelare in sostituzione dell’interdizione con
             riferimento ad enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica
             necessità o quando si debbano evitare “rilevanti ripercussioni sull’occupazione”.

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