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DOTTRINA
In conclusione, è evidente il chiaro intento del legislatore di anticipare
quanto più possibile la soglia dell’intervento statale e prevedere nuovi strumenti
che favoriscano la collaborazione dei privati alle strategie preventive delle infil-
trazioni criminali nell’economia. Il sequestro e la confisca di prevenzione rap-
presentano le principali armi per incidere sul condizionamento mafioso del-
l’economia legale privando, al contempo, i soggetti afferenti a sodalizi mafiosi
dei beni illecitamente acquisiti, compresi talora interi compendi aziendali.
Com’è noto, il sistema penale - che pure conosce strumenti come la con-
fisca ex art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 - e quello della prevenzione antimafia
operano autonomamente e parallelamente, senza che siano previste specifiche
regole di priorità d’intervento dell’uno o dell’altro comparto normativo. La
medesima considerazione oggi può essere estesa anche alla disciplina della
responsabilità da reato degli enti, che si inserisce in modo autonomo nel quadro
dei preesistenti istituti preventivi approntati dall’ordinamento giuridico per reci-
dere le pericolose connessioni tra criminalità e imprese.
In tale panorama, pertanto, l’opzione dello strumento cui ricorrere è
sostanzialmente affidata all’interprete che dovrà affidarsi a principi pragmatici di
opportunità e ragionevolezza, sebbene operino comunque valutazioni sul piano
economico-utilitaristico, come dimostrato dall’impianto del d.lgs. 231 che in
chiave repressiva fornisce nuovi mezzi in grado di favorire il recupero dei patri-
moni connessi all’esercizio di attività illecite e colpire il vantaggio economico
conseguito dalle imprese contigue ad associazioni mafiose. Si prevede, infatti, la
possibilità di confiscare il provento del reato (anche nella forma per equivalente)
non solo in chiave sanzionatoria ma anche in via cautelare o, addirittura, anche
nel caso in cui l’ente risulti estraneo al fatto di reato e vada conseguentemente
esente da responsabilità.
Ancora, nella medesima situazione di fatto potrebbero in astratto applicar-
si in via cautelare ad un’azienda tanto le misure interdittive previste dal d.lgs.
231/2001, quanto il sequestro in vista di una confisca ex art. 12-sexies. L’opzione
per l’una o per l’altra misura non è esente da conseguenze pratiche: mentre le
misure cautelari ex d.lgs. 231/2001 determinano l’interruzione dell’esercizio del-
l’attività, il sequestro comporta una cautelativa sottrazione ai mafiosi della
gestione imprenditoriale, consentendone tuttavia la prosecuzione sotto il con-
trollo dell’autorità giudiziaria.
Tuttavia, se presupposto per l’applicazione di una misura preventiva reale è
comunque la presenza di indizi che facciano presumere l’origine illecita di taluni
patrimoni, il d.lgs. 231/2001 “consiglia” alle aziende di adottare comportamenti
virtuosi, attivandosi ancor prima che si ravvisi un tentativo di condizionamento
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