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DOTTRINA




                  In  conclusione,  è  evidente  il  chiaro  intento  del  legislatore  di  anticipare
             quanto più possibile la soglia dell’intervento statale e prevedere nuovi strumenti
             che favoriscano la collaborazione dei privati alle strategie preventive delle infil-
             trazioni criminali nell’economia. Il sequestro e la confisca di prevenzione rap-
             presentano  le  principali  armi  per  incidere  sul  condizionamento  mafioso  del-
             l’economia legale privando, al contempo, i soggetti afferenti a sodalizi mafiosi
             dei beni illecitamente acquisiti, compresi talora interi compendi aziendali.
                  Com’è noto, il sistema penale - che pure conosce strumenti come la con-
             fisca ex art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 - e quello della prevenzione antimafia
             operano autonomamente e parallelamente, senza che siano previste specifiche
             regole  di  priorità  d’intervento  dell’uno  o  dell’altro  comparto  normativo.  La
             medesima  considerazione  oggi  può  essere  estesa  anche  alla  disciplina  della
             responsabilità da reato degli enti, che si inserisce in modo autonomo nel quadro
             dei preesistenti istituti preventivi approntati dall’ordinamento giuridico per reci-
             dere le pericolose connessioni tra criminalità e imprese.
                  In  tale  panorama,  pertanto,  l’opzione  dello  strumento  cui  ricorrere  è
             sostanzialmente affidata all’interprete che dovrà affidarsi a principi pragmatici di
             opportunità e ragionevolezza, sebbene operino comunque valutazioni sul piano
             economico-utilitaristico,  come  dimostrato  dall’impianto  del  d.lgs.  231  che  in
             chiave repressiva fornisce nuovi mezzi in grado di favorire il recupero dei patri-
             moni connessi all’esercizio di attività illecite e colpire il vantaggio economico
             conseguito dalle imprese contigue ad associazioni mafiose. Si prevede, infatti, la
             possibilità di confiscare il provento del reato (anche nella forma per equivalente)
             non solo in chiave sanzionatoria ma anche in via cautelare o, addirittura, anche
             nel caso in cui l’ente risulti estraneo al fatto di reato e vada conseguentemente
             esente da responsabilità.
                  Ancora, nella medesima situazione di fatto potrebbero in astratto applicar-
             si in via cautelare ad un’azienda tanto le misure interdittive previste dal d.lgs.
             231/2001, quanto il sequestro in vista di una confisca ex art. 12-sexies. L’opzione
             per l’una o per l’altra misura non è esente da conseguenze pratiche: mentre le
             misure cautelari ex d.lgs. 231/2001 determinano l’interruzione dell’esercizio del-
             l’attività,  il  sequestro  comporta  una  cautelativa  sottrazione  ai  mafiosi  della
             gestione imprenditoriale, consentendone tuttavia la prosecuzione sotto il con-
             trollo dell’autorità giudiziaria.
                  Tuttavia, se presupposto per l’applicazione di una misura preventiva reale è
             comunque la presenza di indizi che facciano presumere l’origine illecita di taluni
             patrimoni, il d.lgs. 231/2001 “consiglia” alle aziende di adottare comportamenti
             virtuosi, attivandosi ancor prima che si ravvisi un tentativo di condizionamento

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