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DOTTRINA




                  Su un altro versante, si deve precisare che la giurisprudenza di legittimità
             ha  ribadito,  anche  di  recente,  che  il  concorso  esterno  è  configurabile  tanto
             rispetto al delitto di associazione mafiosa che nel reato di associazione per delin-
             quere “semplice” : in tal modo, si amplia certamente lo spettro delle condotte
                             (41)
             punibili  da  cui  può  altresì  derivare  la  responsabilità  a  carico  dell’ente.
             Nell’esperienza giudiziaria non sono, infatti, mancati casi in cui sono stati con-
             siderati  concorrenti  esterni  di  sodalizi  criminosi  proprio  soggetti  apicali,  che
             avevano realizzato condotte tese ad assicurare un vantaggioso sostegno a bene-
             ficio delle aziende di appartenenza, spesso anche di grandi dimensioni .
                                                                                (42)
                  Analoghi problemi, tuttavia, permangono con riguardo ai delitti commessi
             per avvantaggiare associazioni di stampo mafioso: in questo caso, infatti, l’aper-
             tura è consentita expressis verbis dal legislatore. Le conseguenze sono di non poco
             conto per l’ente, se si considera che, data l’indeterminatezza dei possibili adde-
             biti, il modello organizzativo non potrà che contenere vane e vaghe previsioni
             cautelative.
                  Non di rado, infatti, sul piano empirico delle concrete manifestazioni del
             fenomeno, accade che la criminalità organizzata si serva di soggetti giuridici col-
             lettivi per il perseguimento dei propri fini. Come si è già avuto modo di notare,
             sono tuttavia molteplici, a livello socio-criminologico, le possibili declinazioni
             dei rapporti tra malaffare e agenti economici. Altrettanto vasta sarà, pertanto, la
             casistica potenzialmente sussumibile nell’orbita dell’art. 24-ter d.lgs. 231/2001.
                  In particolare, volendo tentare di ricostruire le modalità attraverso le quali
             più frequentemente può svilupparsi un illecito dell’ente in riferimento ai delitti
             di criminalità organizzata possono distinguersi almeno tre possibili casi: l’ipotesi
             di veri e propri enti criminali la cui attività è in tutto e per tutto riferibile a soda-
             lizi criminali; il caso dell’impresa latu sensu mafiosa ed, infine, la situazione prin-
             cipalmente presa di mira dalla disciplina del d.lgs. 231/2001, ossia quella del-
             l’azienda sostanzialmente sana e lecita che solo occasionalmente instauri rappor-
             ti di connivenza o cointeressanza con l’organizzazione criminale.
                  Nella prima tipologia rientrano, in primo luogo, quei soggetti giuridici creati
             appositamente per la realizzazione di scopi illeciti da sodalizi criminosi ben strut-
             turati e radicati nell’area territoriale di riferimento. È facile avvedersi come in tutti
             questi casi l’ente responsabile ex d.lgs. 231/2001, quale mero strumento di un
             disegno criminoso complessivo, a norma del quarto comma dell’art. 24-ter e del-
             l’espresso richiamo ivi contenuto all’art. 16, vedrà definitivamente inibita la pos-
             sibilità di sopravvivere e continuare ad esercitare la propria attività, senza che

             (41)  Cfr. Cass. pen., 9 luglio 2008 - 9 ottobre 2008, n. 38430.
             (42)  Cfr. Cass. pen., 29 aprile 2008, n. 36769

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