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DOTTRINA
Su un altro versante, si deve precisare che la giurisprudenza di legittimità
ha ribadito, anche di recente, che il concorso esterno è configurabile tanto
rispetto al delitto di associazione mafiosa che nel reato di associazione per delin-
quere “semplice” : in tal modo, si amplia certamente lo spettro delle condotte
(41)
punibili da cui può altresì derivare la responsabilità a carico dell’ente.
Nell’esperienza giudiziaria non sono, infatti, mancati casi in cui sono stati con-
siderati concorrenti esterni di sodalizi criminosi proprio soggetti apicali, che
avevano realizzato condotte tese ad assicurare un vantaggioso sostegno a bene-
ficio delle aziende di appartenenza, spesso anche di grandi dimensioni .
(42)
Analoghi problemi, tuttavia, permangono con riguardo ai delitti commessi
per avvantaggiare associazioni di stampo mafioso: in questo caso, infatti, l’aper-
tura è consentita expressis verbis dal legislatore. Le conseguenze sono di non poco
conto per l’ente, se si considera che, data l’indeterminatezza dei possibili adde-
biti, il modello organizzativo non potrà che contenere vane e vaghe previsioni
cautelative.
Non di rado, infatti, sul piano empirico delle concrete manifestazioni del
fenomeno, accade che la criminalità organizzata si serva di soggetti giuridici col-
lettivi per il perseguimento dei propri fini. Come si è già avuto modo di notare,
sono tuttavia molteplici, a livello socio-criminologico, le possibili declinazioni
dei rapporti tra malaffare e agenti economici. Altrettanto vasta sarà, pertanto, la
casistica potenzialmente sussumibile nell’orbita dell’art. 24-ter d.lgs. 231/2001.
In particolare, volendo tentare di ricostruire le modalità attraverso le quali
più frequentemente può svilupparsi un illecito dell’ente in riferimento ai delitti
di criminalità organizzata possono distinguersi almeno tre possibili casi: l’ipotesi
di veri e propri enti criminali la cui attività è in tutto e per tutto riferibile a soda-
lizi criminali; il caso dell’impresa latu sensu mafiosa ed, infine, la situazione prin-
cipalmente presa di mira dalla disciplina del d.lgs. 231/2001, ossia quella del-
l’azienda sostanzialmente sana e lecita che solo occasionalmente instauri rappor-
ti di connivenza o cointeressanza con l’organizzazione criminale.
Nella prima tipologia rientrano, in primo luogo, quei soggetti giuridici creati
appositamente per la realizzazione di scopi illeciti da sodalizi criminosi ben strut-
turati e radicati nell’area territoriale di riferimento. È facile avvedersi come in tutti
questi casi l’ente responsabile ex d.lgs. 231/2001, quale mero strumento di un
disegno criminoso complessivo, a norma del quarto comma dell’art. 24-ter e del-
l’espresso richiamo ivi contenuto all’art. 16, vedrà definitivamente inibita la pos-
sibilità di sopravvivere e continuare ad esercitare la propria attività, senza che
(41) Cfr. Cass. pen., 9 luglio 2008 - 9 ottobre 2008, n. 38430.
(42) Cfr. Cass. pen., 29 aprile 2008, n. 36769
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