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DOTTRINA




                  b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro
             aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa
             e di controllo;
                  c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizza-
             zione e di gestione;
                  d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla let-
             tera b).
                  Particolarmente onerosa risulta la prova dell’elusione fraudolenta la quale,
             affinché sia idonea ad esonerare l’ente dalla responsabilità per l’illecito ammini-
             strativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richie-
             de necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice
             «frontale» violazione delle prescrizioni adottate .
                                                   (11)
                  Chiosando in ordine alla dimostrazione dell’elemento soggettivo, può dirsi
             - in estrema sintesi - che la responsabilità dell’ente è presunta in automatico se
             ricorrono tre condizioni:
                  a)la commissione di un reato presupposto;
                  b)l’autore del reato riveste una delle funzioni o qualità previste dall’art. 5
             comma 1;
                  c)se sussiste un nesso eziologico tra la condotta delittuosa e l’interesse o il
             vantaggio dell’ente.
                  Nei casi di cui al comma 1 dell’art. 7 (reato commesso dal “subordinato”),
             l’onere  probatorio  ricade  (invece)  sull’accusa,  richiedendosi  la  dimostrazione
             dell’imputazione soggettiva, in termini di inosservanza degli obblighi di direzio-
             ne o vigilanza .
                          (12)

             2.  La responsabilità da reato degli enti per i reati di criminalità organizzata
                  La criminalità organizzata entra a far parte dell’elenco dei reati-presuppo-
             sto del “sistema 231” per opera della legge 16 marzo 2006, n. 146 , in virtù
                                                                              (13)
             della quale la responsabilità della persona giuridica era attribuita esclusivamente
             qualora il sodalizio criminale avesse operato, nell’interesse o vantaggio dell’ente,
             oltrepassando i confini nazionali (transnazionalità come definita dall’art. 3, legge
             n. 146/2006).
                  In attuazione della Decisione quadro 2008/841/GAI, il legislatore nazio-
             nale colma l’asimmetria frutto dell’intervento normativo del 2006, inserendo nel

             (11)  Cass. pen., Sezione Quinta, Sent., 30 gennaio 2014, n. 4677.
             (12)  A. Bernasconi, Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali), cit., p. 973-974.
             (13)  In attuazione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite adottati dall’Assemblea
                  Generale  dell’ONU  contro  il  crimine  organizzato  transnazionale,  rispettivamente  il  15
                  novembre del 2000 e il 31 maggio del 2001.

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