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DOTTRINA
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizza-
zione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla let-
tera b).
Particolarmente onerosa risulta la prova dell’elusione fraudolenta la quale,
affinché sia idonea ad esonerare l’ente dalla responsabilità per l’illecito ammini-
strativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richie-
de necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice
«frontale» violazione delle prescrizioni adottate .
(11)
Chiosando in ordine alla dimostrazione dell’elemento soggettivo, può dirsi
- in estrema sintesi - che la responsabilità dell’ente è presunta in automatico se
ricorrono tre condizioni:
a)la commissione di un reato presupposto;
b)l’autore del reato riveste una delle funzioni o qualità previste dall’art. 5
comma 1;
c)se sussiste un nesso eziologico tra la condotta delittuosa e l’interesse o il
vantaggio dell’ente.
Nei casi di cui al comma 1 dell’art. 7 (reato commesso dal “subordinato”),
l’onere probatorio ricade (invece) sull’accusa, richiedendosi la dimostrazione
dell’imputazione soggettiva, in termini di inosservanza degli obblighi di direzio-
ne o vigilanza .
(12)
2. La responsabilità da reato degli enti per i reati di criminalità organizzata
La criminalità organizzata entra a far parte dell’elenco dei reati-presuppo-
sto del “sistema 231” per opera della legge 16 marzo 2006, n. 146 , in virtù
(13)
della quale la responsabilità della persona giuridica era attribuita esclusivamente
qualora il sodalizio criminale avesse operato, nell’interesse o vantaggio dell’ente,
oltrepassando i confini nazionali (transnazionalità come definita dall’art. 3, legge
n. 146/2006).
In attuazione della Decisione quadro 2008/841/GAI, il legislatore nazio-
nale colma l’asimmetria frutto dell’intervento normativo del 2006, inserendo nel
(11) Cass. pen., Sezione Quinta, Sent., 30 gennaio 2014, n. 4677.
(12) A. Bernasconi, Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali), cit., p. 973-974.
(13) In attuazione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite adottati dall’Assemblea
Generale dell’ONU contro il crimine organizzato transnazionale, rispettivamente il 15
novembre del 2000 e il 31 maggio del 2001.
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