Page 138 - Rassegna 2023-4
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AGRO ECO AMBIENTE




             SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La natura giuridica della responsabilità per danno ambientale.
                       - 3. Il risarcimento del danno ambientale. - 4. Le misure di prevenzione, di
                       messa in sicurezza e riparatorie. - 5. Obblighi e responsabilità del proprietario
                       non colpevole. - 6. Applicazione all’illecito ambientale degli artt. 2050 e 2051
                       del codice civile. - 7. Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambien-
                       tale. - 8. Conclusioni.

             1.  Premessa
                  La recente giurisprudenza civile e amministrativa ha delineato i confini
             della responsabilità del proprietario di un sito oggetto di attività illecita altrui
             che causa un danno ambientale, tema molto dibattuto e che abbraccia vari set-
             tori della disciplina ambientale.
                  Le  domande  sono  molteplici:  il  proprietario  del  sito  è  oggettivamente
             responsabile per il danno ambientale causato da terzi? Prim’ancora: qual è la
             natura giuridica della responsabilità per danno ambientale? Il proprietario del
             sito non colpevole è tenuto ad adottare le misure di messa in sicurezza d’emer-
             genza? Quando può ravvisarsi per il proprietario l’elemento soggettivo richiesto
             dall’art. 192 d.lgs. 152/2006? Oltre ai rimedi previsti dal codice dell’ambiente,
             possono essere emanate ordinanze di necessità ed urgenza aventi ad oggetto il
             ripristino ambientale? Possono applicarsi gli artt. 2050 e 2051 del codice civile?
                  Le riferite questioni sono tornate d’attualità sia a seguito dell’evoluzione
             normativa, sia per alcune innovative pronunce che hanno dilatato la responsa-
             bilità del proprietario incolpevole. È così intervenuta di recente una sentenza
             della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 3077 del 1° febbraio 2023 cui
             hanno in parte aderito successive pronunce del giudice amministrativo) che ha
             stabilito importanti principi in materia.

             2.  La natura giuridica della responsabilità per danno ambientale
                  La prima e prodromica questione da risolvere riguarda la natura giuridica
             della responsabilità per danno ambientale, ossia se questa sia configurabile in
             generale  come  responsabilità  oggettiva  oppure  se  rimane  una  responsabilità
             soggettiva, salvi i casi specifici previsti da norme settoriali.
                  Va dato atto che, all’indomani del varo del d.lgs. 152 del 2006, vi è stato
             un dibattito riguardante la natura giuridica degli obblighi sorgenti da tale nor-
             mativa: a fronte di chi riteneva sussistere obblighi ripristinatori pubblicistici,
             l’orientamento  predominante  in  giurisprudenza  tendeva  a  circoscrivere  tali
             obblighi nell’ambito della responsabilità civile da fatto illecito .
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             (1)   Claudio Viviani, Elisabetta Sordini, siti contaminati e responsabilità civile, in Urbanistica e appalti,
                  2022, 6, 737.

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