Page 138 - Rassegna 2023-4
P. 138
AGRO ECO AMBIENTE
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La natura giuridica della responsabilità per danno ambientale.
- 3. Il risarcimento del danno ambientale. - 4. Le misure di prevenzione, di
messa in sicurezza e riparatorie. - 5. Obblighi e responsabilità del proprietario
non colpevole. - 6. Applicazione all’illecito ambientale degli artt. 2050 e 2051
del codice civile. - 7. Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambien-
tale. - 8. Conclusioni.
1. Premessa
La recente giurisprudenza civile e amministrativa ha delineato i confini
della responsabilità del proprietario di un sito oggetto di attività illecita altrui
che causa un danno ambientale, tema molto dibattuto e che abbraccia vari set-
tori della disciplina ambientale.
Le domande sono molteplici: il proprietario del sito è oggettivamente
responsabile per il danno ambientale causato da terzi? Prim’ancora: qual è la
natura giuridica della responsabilità per danno ambientale? Il proprietario del
sito non colpevole è tenuto ad adottare le misure di messa in sicurezza d’emer-
genza? Quando può ravvisarsi per il proprietario l’elemento soggettivo richiesto
dall’art. 192 d.lgs. 152/2006? Oltre ai rimedi previsti dal codice dell’ambiente,
possono essere emanate ordinanze di necessità ed urgenza aventi ad oggetto il
ripristino ambientale? Possono applicarsi gli artt. 2050 e 2051 del codice civile?
Le riferite questioni sono tornate d’attualità sia a seguito dell’evoluzione
normativa, sia per alcune innovative pronunce che hanno dilatato la responsa-
bilità del proprietario incolpevole. È così intervenuta di recente una sentenza
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 3077 del 1° febbraio 2023 cui
hanno in parte aderito successive pronunce del giudice amministrativo) che ha
stabilito importanti principi in materia.
2. La natura giuridica della responsabilità per danno ambientale
La prima e prodromica questione da risolvere riguarda la natura giuridica
della responsabilità per danno ambientale, ossia se questa sia configurabile in
generale come responsabilità oggettiva oppure se rimane una responsabilità
soggettiva, salvi i casi specifici previsti da norme settoriali.
Va dato atto che, all’indomani del varo del d.lgs. 152 del 2006, vi è stato
un dibattito riguardante la natura giuridica degli obblighi sorgenti da tale nor-
mativa: a fronte di chi riteneva sussistere obblighi ripristinatori pubblicistici,
l’orientamento predominante in giurisprudenza tendeva a circoscrivere tali
obblighi nell’ambito della responsabilità civile da fatto illecito .
(1)
(1) Claudio Viviani, Elisabetta Sordini, siti contaminati e responsabilità civile, in Urbanistica e appalti,
2022, 6, 737.
136