Page 76 - Rassegna 2023-4_Inserto
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MIRCO GRANOCCHIA
la circostanza aggravante della finalità di agevolare l’attività di un’asso-
ciazione mafiosa, prevista dalla legge n. 203 del 1991, art. 7, può trovare appli-
cazione anche in relazione al delitto di cui alla legge n. 356 del 1992, art. 12-
quinquies (512-bis c.p.), qualora l’occultamento giuridico dell’attività imprendito-
riale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale a
implementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accre-
scimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attività
economica (197) ;
in relazione al dolo specifico di favorire l’associazione richiesto per l’in-
tegrazione dell’aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, occor-
re che la relativa finalità costituisca l’obiettivo diretto della condotta di intesta-
zione fittizia, nel senso che l’attività economica gestita - sotto copertura - da
esponenti del sodalizio mafioso o comunque da persone ad esso legate, sia fun-
zionale agli interessi dell’organizzazione criminale, di modo che questa ne trag-
ga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio;
non è, di contro, sufficiente che l’attività occulta serva gli interessi di un singolo
associato, sia pure posizionato a livello di vertice nella cosca, nè che quest’ulti-
ma possa trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della con-
dotta a favorirne il singolo compartecipe (198) .
(197) Cass. Sez. V n. 28648 del 17 marzo 2016.
(198) Cass. Sez. II n. 49090 del 4 dicembre 2015, Rv. 265515.
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