Page 72 - Rassegna 2023-4_Inserto
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MIRCO GRANOCCHIA




             della  condotta,  erano  conosciute  o  conoscibili  da  un  uomo  medio  in  quella
             determinata situazione spazio - temporale (180) .
                  La fattispecie prevede che l’agente operi, in via alternativa, al “fine di elu-
             dere le disposizioni di legge in misura di prevenzione patrimoniali o di contrab-
             bando” oppure di “agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli
             648, 648-bis e 648-ter del codice penale”.
                  La distinzione comporta che il reato può configurasi in presenza di con-
             dotte aventi ad oggetto beni di provenienza sia lecita che illecita, con conse-
             guenze importanti sul piano dell’applicabilità.
                  Nell’ipotesi  di  intestazione  fittizia  rivolta  a  eludere  l’applicazione  delle
             misure di prevenzione, i beni trasferiti possono avere anche un’origine lecita in
             quanto le confische preventive attingono, per definizione, beni non provenienti
             da delitto la cui alienabilità (dunque illeicità) va ricondotta all’operatività della
             presunzione relativa scaturente dalla pericolosità sociale qualificata del soggetto
             nel cui interesse è stata realizzata l’intestazione fittizia.
                  L’art. 26 del Codice Antimafia prevede due presunzioni di fittizietà dei tra-
             sferimenti e delle intestazioni perfezionati nei due anni precedenti la proposta
             di misura di prevenzione: (comma 2, lett. a) la prima, anche a titolo oneroso, nei
             confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabil-
             mente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il
             quarto grado; mentre la seconda, a titolo gratuito o fiduciario, nei confronti di
             qualunque soggetto. Le uniche due condizioni che la presunzione di intestazio-
             ne fittizia pone per la persona convivente del proposto sono:
                  1) la stabilità della convivenza;
                  2) la riferibilità dell’atto dispositivo al biennio precedente alla proposta di
             misura patrimoniale (181) .
                  Tale rapporto rileva significativamente quando il terzo familiare conviven-
             te, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità
             economica (182) .
                  Ovviamente,  la  sussistenza  della  disponibilità  dev’essere  accertata  con
             un’indagine rigorosa, intensa ed approfondita in grado di esaltare, non solo cir-
             costanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi di fatto connotati da
             gravità, precisione e concordanza che siano idonei a costituire prova indiretta
             della ritenuta intestazione fittizia.


             (180)  Cass. pen. Sez. II, 30 marzo 2016, n. 12871.
             (181)  Cfr. Cass. pen., Sez. V, Sent., 6 luglio 2017, n. 32994.
             (182)  Sez. 6, n. 14600 del 16 febbraio 2021; Sez. 6, n. 43446 del 15 giugno 2017; Sez. 6, n. 45110
                  del 19 luglio 2017; Sez. 1, n. 17743 del 7 marzo 2014.

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