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TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, ARTICOLO 512-BIS. C.P.




               comunque,  a  trovarsi  in  un  rapporto  di  signoria  col  bene;  dall’altro  lato,
               impongono, altresì, di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attri-
               buzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rappor-
               to con il bene” (163) .
                    Le sezioni Unite hanno ribadito che l’espressione “attribuzione fittizia della tito-
               larità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità” ha una valenza ampia che rinvia
               non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto ido-
               nea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto
               al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto - o nell’interesse
               - del quale l’attribuzione è operata (164) .
                    Tale attribuzione patrimoniale ricorre, ad esempio, allorquando (165) :
                      il titolare di quote di società che le intesti direttamente a terzi, al fine di
               eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
                      l’amministratore  di  fatto  o  di  diritto  che,  non  essendo  titolare  delle
               quote, si adoperi in qualsiasi modo per favorire la realizzazione della condotta
               elusiva (166)  (ad esempio sono stati riconosciuti come comportamenti comunque
               elusivi quelli di chi scelga le persone alle quali fittiziamente intestare le quote
               sociali, ovvero provveda alla realizzazione dei trasferimenti delle quote stesse
               ovvero,  ancora,  tenga  i  contatti  con  i  professionisti  che  devono  realizzarle
               oppure scelga amministratori fittizi che coprano il reale titolare delle quote);
                      l’affittante di un ramo di azienda in caso di attribuzione fittizia, diretta
               a  creare  una  realtà  giuridica  apparente  nell’interesse  del  reale  dominus (167)  (ad
               esempio nel caso di affitto di azienda gestita da un prestanome per occultare i
               proventi di reati associativi);
                      l’acquisizione della qualità di socio occulto - la Giurisprudenza defini-
               sce occulto il rapporto sociale che, pur esistendo anche solo di fatto (168) , non
               venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (169)  - in una società già esistente,
               con partecipazione alla gestione di impresa ed agli utili derivanti dall’attività


               (163)  Cass., Sez. 1, 26 aprile 2007, n. 30165, Di Cataldo; Cass., Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M.
                    in proc. Casillo.
               (164)  Cass. S.U. n. 8/2001; Cass. 15781/2015 riv 263531.
               (165)  Cfr. Cass. S.U. n. 47304/2018.
               (166)  Cass. Sez. II, Sentenza n. 41433 del 27 aprile 2016.
               (167)  Cass. Sez. II, n. 52616 del 30 settembre 2014; Sez. II, n. 19123/2013.
               (168)  Si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione
                    del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 mag-
                    gio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre società irregolare è quella
                    che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass., sez. I, 29
                    ottobre 1997, n. 10695, m. 509395).
               (169)  Cass., sez. VI, 12 settembre 2016. n. 17925.

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