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TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, ARTICOLO 512-BIS. C.P.
comunque, a trovarsi in un rapporto di signoria col bene; dall’altro lato,
impongono, altresì, di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attri-
buzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rappor-
to con il bene” (163) .
Le sezioni Unite hanno ribadito che l’espressione “attribuzione fittizia della tito-
larità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità” ha una valenza ampia che rinvia
non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto ido-
nea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto
al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto - o nell’interesse
- del quale l’attribuzione è operata (164) .
Tale attribuzione patrimoniale ricorre, ad esempio, allorquando (165) :
il titolare di quote di società che le intesti direttamente a terzi, al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
l’amministratore di fatto o di diritto che, non essendo titolare delle
quote, si adoperi in qualsiasi modo per favorire la realizzazione della condotta
elusiva (166) (ad esempio sono stati riconosciuti come comportamenti comunque
elusivi quelli di chi scelga le persone alle quali fittiziamente intestare le quote
sociali, ovvero provveda alla realizzazione dei trasferimenti delle quote stesse
ovvero, ancora, tenga i contatti con i professionisti che devono realizzarle
oppure scelga amministratori fittizi che coprano il reale titolare delle quote);
l’affittante di un ramo di azienda in caso di attribuzione fittizia, diretta
a creare una realtà giuridica apparente nell’interesse del reale dominus (167) (ad
esempio nel caso di affitto di azienda gestita da un prestanome per occultare i
proventi di reati associativi);
l’acquisizione della qualità di socio occulto - la Giurisprudenza defini-
sce occulto il rapporto sociale che, pur esistendo anche solo di fatto (168) , non
venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (169) - in una società già esistente,
con partecipazione alla gestione di impresa ed agli utili derivanti dall’attività
(163) Cass., Sez. 1, 26 aprile 2007, n. 30165, Di Cataldo; Cass., Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M.
in proc. Casillo.
(164) Cass. S.U. n. 8/2001; Cass. 15781/2015 riv 263531.
(165) Cfr. Cass. S.U. n. 47304/2018.
(166) Cass. Sez. II, Sentenza n. 41433 del 27 aprile 2016.
(167) Cass. Sez. II, n. 52616 del 30 settembre 2014; Sez. II, n. 19123/2013.
(168) Si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione
del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 mag-
gio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre società irregolare è quella
che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass., sez. I, 29
ottobre 1997, n. 10695, m. 509395).
(169) Cass., sez. VI, 12 settembre 2016. n. 17925.
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