Page 66 - Rassegna 2023-4_Inserto
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MIRCO GRANOCCHIA




                  La fattispecie criminosa ruota attorno alla natura fittizia del negozio giu-
             ridico  traslativo  ed  alla  connotazione  finalistica  della  apparente  titolarità  o
             disponibilità che ne conseguono, caratterizzandosi per l’attitudine ad impedire
             la ricostruzione della pista delittuosa lasciata dai capitali “sporchi”.
                  Il disvalore della condotta è, infatti, individuato nella utilizzazione di mecca-
             nismi interpositori in grado di determinare l’effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il
             conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli
             della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiun-
             gere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di
             prevenzione  patrimoniali,  ovvero  agevolativa  delle  attività  di  riciclaggio  e  di
             reinvestimento (156) .
                  Pertanto,  ove  si  tenga  presente  il  provvedimento  nel  quale  la  suddetta
             norma fu inserita (provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), si può
             agevolmente affermare che il bene giuridico che la norma ha inteso proteggere è quello
             della trasparenza dei negozi giuridici proprio al fine di consentire un controllo sull’attività eco-
             nomica dei soggetti pericolosi (in particolare quelli mafiosi) ed evitare, quindi, un inquinamen-
             to della struttura produttiva della società il cui controllo costituisce, alla fin fine, lo scopo ulti-
             mo di tutta la criminalità (mafiosa e non) (157) . Dà ciò la collocazione nel Titolo VIII
             dedicato  ai  delitti  contro  l’economia  pubblica,  l’industria  e  il  commercio,  in
             autonomo Capo Ill-bis intitolato all’ «integrità del sistema finanziario’’.

             2.  Sistematica
                  L’attuale collocazione sistematica del reato di “trasferimento fraudolento
             di valori” è il risultato dell’applicazione del principio della riserva di codice
             (ora cristallizzato nell’art. 3 bis c.p.) introdotto con il D.Lgs. 1° marzo 2018, n.
             21, in forza del quale, a decorrere dal 6 aprile 2018, la fattispecie di reato è stata
             trasfusa nel codice penale con il nuovo art. 512-bis c.p. La condotta, che assun-
             se rilevanza penale con l’introduzione dell’art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del
             1992 - convertito in legge n. 356 del 1992 - investe l’attribuzione fittizia a terzi
             della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità, altrimenti illecita-
             mente acquisiti al fine di eludere le misure di prevenzione ovvero di agevolare
             la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
             codice penale.
                  Il fenomeno successorio che si è verificato risulta caratterizzato da una
             evidente  continuità  normativa  tra  l’ipotesi  formalmente  abrogata  e  l’analoga
             previsione introdotta all’interno del codice penale, che non ha comportato, ex

             (156)  Cfr. Cass. SSUU, n. 8/2001.
             (157)  Cass. Sez. II, 30 marzo 2016, n. 12871.

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