Page 66 - Rassegna 2023-4_Inserto
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MIRCO GRANOCCHIA
La fattispecie criminosa ruota attorno alla natura fittizia del negozio giu-
ridico traslativo ed alla connotazione finalistica della apparente titolarità o
disponibilità che ne conseguono, caratterizzandosi per l’attitudine ad impedire
la ricostruzione della pista delittuosa lasciata dai capitali “sporchi”.
Il disvalore della condotta è, infatti, individuato nella utilizzazione di mecca-
nismi interpositori in grado di determinare l’effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il
conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli
della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiun-
gere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali, ovvero agevolativa delle attività di riciclaggio e di
reinvestimento (156) .
Pertanto, ove si tenga presente il provvedimento nel quale la suddetta
norma fu inserita (provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), si può
agevolmente affermare che il bene giuridico che la norma ha inteso proteggere è quello
della trasparenza dei negozi giuridici proprio al fine di consentire un controllo sull’attività eco-
nomica dei soggetti pericolosi (in particolare quelli mafiosi) ed evitare, quindi, un inquinamen-
to della struttura produttiva della società il cui controllo costituisce, alla fin fine, lo scopo ulti-
mo di tutta la criminalità (mafiosa e non) (157) . Dà ciò la collocazione nel Titolo VIII
dedicato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, in
autonomo Capo Ill-bis intitolato all’ «integrità del sistema finanziario’’.
2. Sistematica
L’attuale collocazione sistematica del reato di “trasferimento fraudolento
di valori” è il risultato dell’applicazione del principio della riserva di codice
(ora cristallizzato nell’art. 3 bis c.p.) introdotto con il D.Lgs. 1° marzo 2018, n.
21, in forza del quale, a decorrere dal 6 aprile 2018, la fattispecie di reato è stata
trasfusa nel codice penale con il nuovo art. 512-bis c.p. La condotta, che assun-
se rilevanza penale con l’introduzione dell’art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del
1992 - convertito in legge n. 356 del 1992 - investe l’attribuzione fittizia a terzi
della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità, altrimenti illecita-
mente acquisiti al fine di eludere le misure di prevenzione ovvero di agevolare
la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale.
Il fenomeno successorio che si è verificato risulta caratterizzato da una
evidente continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga
previsione introdotta all’interno del codice penale, che non ha comportato, ex
(156) Cfr. Cass. SSUU, n. 8/2001.
(157) Cass. Sez. II, 30 marzo 2016, n. 12871.
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