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TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, ARTICOLO 512-BIS. C.P.
art. 2 c.p., problemi di successione di leggi penali (abrogative o modificative) nel
tempo (158) .
3. Natura e struttura giuridica
La componente oggettiva è costituita dall’attribuzione fittizia ad altri della
titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità con la finalità di elu-
dere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o della normativa di
contrabbando ovvero di agevolare la commissione dei delitti previsti dagli arti-
coli 648, 648-bis e 648-ter c.p. La componente soggettiva è il dolo specifico che
svolge una funzione selettiva delle condotte offensive, circoscrivendo la rilevan-
za penale soltanto a quelle condotte che sono caratterizzate dalla finalità crimi-
nosa impressa dalla volontà dell’agente; rilevano, dunque, tutti quegli elementi
di fatto idonei a dare sostanza alla capacità elusiva o agevolativa dell’operazione
di trasferimento.
Richiedendosi il dolo specifico deve allora ritenersi che il baricentro della
norma non è tanto costituito dall’elemento materiale quanto dall’elemento psi-
cologico, per cui per la prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribu-
zione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (159) .
La titolarità di denaro, beni o altre utilità esprime una situazione oggettiva
dell’autore del reato che si puntualizza nella relazione di effettiva titolarità tra lo
stesso e i beni fittiziamente negoziati, e non una specifica qualificazione, per cui
il reato non può qualificarsi come proprio. Soggetto attivo del reato è, dunque,
colui che, avendo la titolarità o disponibilità del denaro, del bene o dell’altra uti-
lità, pone in essere il comportamento vietato dalla norma; egli si identifica, per-
ciò, nella persona titolare del denaro, bene o altre utilità fittiziamente trasferite
a un dominus solo apparente.
Per approfondire la struttura e la natura giuridica del reato si ritiene utile
ricorrere ai principi elaborati dalla giurisprudenza negli anni: il tenore letterale
della norma sanziona solo la condotta di chi, perseguendo determinate finalità
illecite, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità, pur rimanen-
done l’effettivo titolare; ciò, nonostante il consenso della persona che accetta di
divenire l’intestatario fittizio sia conditio sine qua non per la verificazione del fatto
reato, perchè necessario per mettere in relazione la condotta di chi attribuisce
fittiziamente e di chi accetta di diventare intestatario fittizio.
Si è posta (inevitabilmente) la questione della punibilità dell’interposto a
titolo di concorso che la giurisprudenza ha risolto ritenendo che il delitto di tra-
(158) Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20 luglio 2018) 13 dicembre 2018, n. 55947.
(159) Cass. 18852/2013 Rv. 256242; Cass. 15489/2004; Cass. 14626/2005.
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