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TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, ARTICOLO 512-BIS. C.P.
Più volte la S.C ha ribadito che in base ad una nozione ampia di attribuzione
deve ritenersi che sia la costituzione di nuove società, sia l’intestazione di titoli a nuovi
soggetti, sia i cambi dei vertici societari qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fit-
tizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge
richiamate [dall’art. 512-bis], creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale
proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a
prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie. La creazione, da una originaria società,
di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di quote
di società o i cambi dei vertici societari, possono realizzare attraverso un reticolo di ope-
razioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l’individua-
zione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime
pretese dello Stato (176) .
È possibile, allora, concludere sul punto osservando che il reato si atteggia
alla stregua di una fattispecie a condotta plurima o frazionata, in ordine alla quale una serie
di atti trasformativi concatenata realizza una azione unitaria che si esaurisce e si qualifica -
sul piano della individuazione del relativo momento consumativo - con il raggiungimento
dell’assetto stabile e definitivo della nuova apparenza della compagine sociale (177) .
Trattasi di reato di pericolo astratto: questa definizione deriva dalla
messa a sistema della natura istantanea del reato con la considerazione che la
fattispecie può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a
misura di prevenzione ed ancora prima che il relativo procedimento sia inizia-
to (178) , cioè da un soggetto che sia sottoponibile ad una misura di prevenzione,
quindi, un soggetto pericoloso. Da ciò si evince che è sufficiente che un sog-
getto - che si trovi in una determinata situazione giuridica - compia un qual-
siasi negozio giuridico (idoneo a creare realtà giuridiche apparenti a favore
dell’interesse del dominus) al fine di eludere (nel campo delle misure di preven-
zione patrimoniale o del contrabbando ) ovvero di agevolare le condotte rici-
clatorie, perché il reato si consideri consumato, essendo del tutto irrilevante,
ad esempio, che, poi, in concreto, all’agente non sia applicata alcuna misura di
prevenzione.
Non essendo, altresì, richiesta la concreta capacità elusiva dell’operazione
perché è una circostanza estranea agli elementi costitutivi del fatto incrimina-
to (179) , può concludersi che la valutazione del pericolo di elusione va compiuta
ex ante su base parziale e cioè alla stregua delle circostanze che, al momento
(176) Cass. 5647/2014; Cass. 23197/2012.
(177) Cass. Sez. 2, 47452/2015).
(178) Ex plurimis: Cass. 13083/2014 Rv. 262764; Cass. 2483/2015 Rv. 261980; Cass. 24379/2015
Rv. 264178; Cass. 45/2012 Rv. 251750; Cass. 15489/2004 Rv. 229343.
(179) Cass. Pen., Sez. V n. 40278 del 6 aprile 2016.
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