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TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, ARTICOLO 512-BIS. C.P.




                    In punto di applicabilità, dunque, anche se vi è sovrapposizione fra la con-
               dotta incriminata ex art. 512-bis - il cui disvalore si esaurisce mediante l’utilizza-
               zione  di  meccanismi  interpositori  in  grado  di  determinare  la  (solo)  formale
               attribuzione - ed il meccanismo delle presunzioni di fittizietà destinate ad age-
               volare le misure di prevenzione patrimoniale, l’applicabilità del d.lgs. n. 159 del
               2011, art. 26, comma 2, non esclude la possibilità di configurare, eventualmente
               anche a titolo di concorso, nei confronti dei soggetti che partecipano alle ope-
               razioni di trasferimento o di intestazione fittizia, il reato di trasferimento di
               valori, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ed
               effetti completamente differenti (183) .
                    Riassumendo, la configurabilità del reato p. e p. dall’art. 512-bis c.p. (184) :
                    1)  deve  ritenersi  integrato  anche  in  presenza  di  condotte  aventi  ad
               oggetto beni che non provengono necessariamente da delitto, in accordo con
               la ratio dell’incriminazione che persegue l’obiettivo di evitare manovre frau-
               dolente da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di preven-
               zione patrimoniale, dirette a occultare la disponibilità di beni o altre utilità,
               anche a prescindere da un accertamento preciso della loro provenienza  (185) ;
                    2) non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponi-
               bile a misura di prevenzione patrimoniale siano intestati fraudolentemente a
               soggetti - come il coniuge, i figli, le persone stabilmente conviventi, i parenti e
               gli affini entro il grado indicato dalla legge - per i quali opera la presunzione
               d’interposizione fittizia prevista dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sia
               pure con la precisazione che in tali casi la capacità elusiva dell’operazione patri-
               moniale non può prescindere dall’apprezzamento di elementi di fatto ulteriori
               rispetto all’atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispe-
               cie incriminatrice non solo sul piano oggettivo ma anche su quello soggetti-
               vo (186) .
                    In relazione alla seconda condotta incriminata (trasferimento fraudolento
               finalizzato a “agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,
               648-bis e 648-ter del codice penale”), il fine di agevolare la commissione di uno dei
               delitti previsti dall’art. 512-bis c.p., cioè ricettazione, riciclaggio e reimpiego, impli-
               ca una coincidenza di oggetti materiali rilevanti, perché si deve ritenere che pos-
               sono essere oggetto del trasferimento prodromico al riciclaggio o reimpiego o

               (183)  Cass. Sezioni Unite n. 12621/2016.
               (184)  Cass. Pen., Sez. II, n. 7999 del 1° dicembre 2017; Cass. Pen., Sez. II, n. 13915 del 9 dicembre
                    2015; Cass. Pen., Sez. VI, n. 37375 del 6 maggio 2014.
               (185)  Cass. pen. Sez. I, 6 aprile 2017, n. 17546.
               (186)  Sez. I, n. 49970 del 19 dicembre 2014.

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