Page 73 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 73
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, ARTICOLO 512-BIS. C.P.
In punto di applicabilità, dunque, anche se vi è sovrapposizione fra la con-
dotta incriminata ex art. 512-bis - il cui disvalore si esaurisce mediante l’utilizza-
zione di meccanismi interpositori in grado di determinare la (solo) formale
attribuzione - ed il meccanismo delle presunzioni di fittizietà destinate ad age-
volare le misure di prevenzione patrimoniale, l’applicabilità del d.lgs. n. 159 del
2011, art. 26, comma 2, non esclude la possibilità di configurare, eventualmente
anche a titolo di concorso, nei confronti dei soggetti che partecipano alle ope-
razioni di trasferimento o di intestazione fittizia, il reato di trasferimento di
valori, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ed
effetti completamente differenti (183) .
Riassumendo, la configurabilità del reato p. e p. dall’art. 512-bis c.p. (184) :
1) deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad
oggetto beni che non provengono necessariamente da delitto, in accordo con
la ratio dell’incriminazione che persegue l’obiettivo di evitare manovre frau-
dolente da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di preven-
zione patrimoniale, dirette a occultare la disponibilità di beni o altre utilità,
anche a prescindere da un accertamento preciso della loro provenienza (185) ;
2) non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponi-
bile a misura di prevenzione patrimoniale siano intestati fraudolentemente a
soggetti - come il coniuge, i figli, le persone stabilmente conviventi, i parenti e
gli affini entro il grado indicato dalla legge - per i quali opera la presunzione
d’interposizione fittizia prevista dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sia
pure con la precisazione che in tali casi la capacità elusiva dell’operazione patri-
moniale non può prescindere dall’apprezzamento di elementi di fatto ulteriori
rispetto all’atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispe-
cie incriminatrice non solo sul piano oggettivo ma anche su quello soggetti-
vo (186) .
In relazione alla seconda condotta incriminata (trasferimento fraudolento
finalizzato a “agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,
648-bis e 648-ter del codice penale”), il fine di agevolare la commissione di uno dei
delitti previsti dall’art. 512-bis c.p., cioè ricettazione, riciclaggio e reimpiego, impli-
ca una coincidenza di oggetti materiali rilevanti, perché si deve ritenere che pos-
sono essere oggetto del trasferimento prodromico al riciclaggio o reimpiego o
(183) Cass. Sezioni Unite n. 12621/2016.
(184) Cass. Pen., Sez. II, n. 7999 del 1° dicembre 2017; Cass. Pen., Sez. II, n. 13915 del 9 dicembre
2015; Cass. Pen., Sez. VI, n. 37375 del 6 maggio 2014.
(185) Cass. pen. Sez. I, 6 aprile 2017, n. 17546.
(186) Sez. I, n. 49970 del 19 dicembre 2014.
71