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GIUSEPPE D’ORSI
siano ragionevoli motivi per sospettare che sia in corso o che siano state com-
piute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che
comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività
delittuosa” (202) .
Il sospetto deve trovare fondamento in un’analisi che l’operatore econo-
mico, sulla base di un’attenta valutazione delle informazioni raccolte, registrate
e conservate nell’ambito dell’attività di “adeguata verifica della clientela”, svolge
all’atto del perfezionamento di una transazione finanziaria. L’operatore econo-
mico provvederà a porre sotto la lente di ingrandimento eventuali incongruen-
ze che dovessero emergere tra l’entità dell’operazione che il cliente richiede e la
sua reale capacità economica, utilizzando come riferimento le operazioni eco-
nomiche che solitamente contrae.
Per gli operatori tenuti all’adempimento di tale obbligo, le segnalazioni
non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza o del segreto profes-
sionale e, se poste in essere per le finalità contemplate dalla norma e in buona
fede, non comportano alcun genere di responsabilità.
La segnalazione può avere ad oggetto sia una “persona fisica” che “giuri-
dica” e dovrà riguardare tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attività rite-
nuta sospetta. Di conseguenza, oltre ad indicare coloro che hanno legami giu-
ridico-formali con l’operazione, verranno specificati anche coloro che vi hanno
esclusivamente legami fattuali, purché siano rilevanti nella valutazione dei
sospetti manifestati.
Tale attività, non avendo un obiettivo investigativo, poiché è frutto di una
valutazione posta in essere dal professionista basata essenzialmente sulle infor-
mazioni di cui lo stesso dispone in ragione delle funzioni esercitate, non implica
la configurazione di alcun profilo di responsabilità, in virtù della sua finalità
prettamente informativa.
2. Indicatori di anomalia
Alla luce di quanto asserito, la “conditio sine qua non” per poter procede-
re alla rilevazione delle operazioni sospette è quella di valutare la transazione
attraverso gli “indicatori di anomalia”, forniti e aggiornati periodicamente dalla
UIF (203) .
Individuati tali indici, vengono poi disciplinati con provvedimento della
(202) Art. 35, d.lgs. 231/2007.
(203) D.lgs. 231/2007, Art. 6, comma 4, lettera e): La UIF “al fine di agevolare l’individuazione
delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al
Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale”.
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