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GIUSEPPE D’ORSI




             siano ragionevoli motivi per sospettare che sia in corso o che siano state com-
             piute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che
             comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività
             delittuosa” (202) .
                  Il sospetto deve trovare fondamento in un’analisi che l’operatore econo-
             mico, sulla base di un’attenta valutazione delle informazioni raccolte, registrate
             e conservate nell’ambito dell’attività di “adeguata verifica della clientela”, svolge
             all’atto del perfezionamento di una transazione finanziaria. L’operatore econo-
             mico provvederà a porre sotto la lente di ingrandimento eventuali incongruen-
             ze che dovessero emergere tra l’entità dell’operazione che il cliente richiede e la
             sua reale capacità economica, utilizzando come riferimento le operazioni eco-
             nomiche che solitamente contrae.
                  Per gli operatori tenuti all’adempimento di tale obbligo, le segnalazioni
             non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza o del segreto profes-
             sionale e, se poste in essere per le finalità contemplate dalla norma e in buona
             fede, non comportano alcun genere di responsabilità.
                  La segnalazione può avere ad oggetto sia una “persona fisica” che “giuri-
             dica” e dovrà riguardare tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attività rite-
             nuta sospetta. Di conseguenza, oltre ad indicare coloro che hanno legami giu-
             ridico-formali con l’operazione, verranno specificati anche coloro che vi hanno
             esclusivamente  legami  fattuali,  purché  siano  rilevanti  nella  valutazione  dei
             sospetti manifestati.
                  Tale attività, non avendo un obiettivo investigativo, poiché è frutto di una
             valutazione posta in essere dal professionista basata essenzialmente sulle infor-
             mazioni di cui lo stesso dispone in ragione delle funzioni esercitate, non implica
             la configurazione di alcun profilo di responsabilità, in virtù della sua finalità
             prettamente informativa.

             2.  Indicatori di anomalia
                  Alla luce di quanto asserito, la “conditio sine qua non” per poter procede-
             re alla rilevazione delle operazioni sospette è quella di valutare la transazione
             attraverso gli “indicatori di anomalia”, forniti e aggiornati periodicamente dalla
             UIF (203) .
                  Individuati tali indici, vengono poi disciplinati con provvedimento della

             (202)  Art. 35, d.lgs. 231/2007.
             (203)  D.lgs. 231/2007, Art. 6, comma 4, lettera e): La UIF “al fine di agevolare l’individuazione
                  delle  operazioni  sospette,  emana  e  aggiorna  periodicamente,  previa  presentazione  al
                  Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
                  della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale”.

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